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Privacy in condominio

Le regole per tutelarci

Il condominio è un luogo di stretta convivenza tra persone dove è essenziale l'equilibrio tra la trasparenza della gestione della cosa comune e il diritto alla riservatezza di ciascuno. Le informazioni su inquilini, appartamenti e consumi contenute negli elenchi condominiali, se non opportunamente trattate, potrebbero rivelare informazioni delicate sugli abitanti dell'edificio.
In questo articolo affrontiamo i punti fondamentali del Vademecum del Garante della Privacy per la tutela della vita privata dei condòmini, rispondendo ad alcuni dubbi frequenti. 


Quali sono gli obblighi dell’amministratore per tutelare i propri condòmini?
  1.  L’amministratore può essere nominato dall’assemblea come “responsabile del trattamento dei dati personali”.
  2. Può utilizzare i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica dei condòmini se già indicati in elenchi pubblici o se sono stati comunicati direttamente dal condòmino. Naturalmente il loro utilizzo deve essere ponderato secondo le regole del buon senso ma soprattutto senza comunicare i dati a terzi.
  3. Può utilizzare dati sensibili sullo stato di salute o giudiziari solo nel caso in cui siano indispensabili per l’amministrazione del condominio (al fine per esempio di eliminare eventuali barriere architettoniche per favorire l’accesso a persone diversamente abili), sempre con attenzione a non ledere la dignità degli interessati.
  4. Può gestire ed utilizzare dati di terzi, come fornitori, previo informazione sulle finalità e modalità del trattamento di questi dati.
  5. È obbligato a conservare la documentazione cartacea e telematica relativa ai condòmini.
  6. È obbligato a mettere in atto misure di protezione dei dati che gestisce.
  7. Deve comunicare ai condòmini i propri dati anagrafici e professionali, mediante affissione nel condominio.
  8. L’amministratore deve comunicare i dati dei condòmini morosi ai creditori che ne fanno richiesta. 
  9. Aprire un conto corrente postale o bancario intestato al condominio per farvi transitare le somme percepite a qualsiasi titolo per conto del condominio stesso.
Quali informazioni non devono essere presenti nella bacheca condominiale?
La bacheca può essere utilizzata solo per avvisi di carattere generale.
  1. Non vi possono essere informazioni che includono dati personali dei singoli condòmini.
  2. Non vi possono essere informazioni sulla morosità di un condòmino.
  3. Non vi possono essere affissi i verbali delle assemblee per eventuali condòmini assenti.
È consentito lasciare nella cassetta delle lettere del singolo condomino i verbali dell’assemblea in busta chiusa.

Quali sono le regole per l’installazione di telecamere di sorveglianza?
  1. L’installazione delle telecamere deve essere deliberata con una votazione che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea.
  2. Le telecamere possono essere installate soltanto nelle aree comuni.
  3. Le registrazioni devono essere protette con le apposite misure di sicurezza e possono essere conservate per un periodo non maggiore di 24-48 ore.
  4. La presenza di telecamere deve essere segnalata da appositi cartelli.
Assemblea videoregistrata
è possibile videoregistrare l’assemblea solo dopo aver raccolto il consenso di tutti i partecipanti e le registrazioni devono essere custodite.

È possibile installare telecamere per il controllo dei garage o, in generale, degli spazi privati?
L’installazione da parte di persone fisiche di sistemi di videosorveglianza o videocitofoni per fini esclusivamente personali, le cui immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione, non rientrano nel campo privacy; di conseguenza è fondamentale che la videocamera riprenda esclusivamente lo spazio privato ed in questo caso non è necessaria la segnalazione con apposito cartello.

È possibile attivare un sito Internet per le comunicazioni condominiali?
Se l’assemblea lo richiede, è possibile attivare un sito Internet condominiale in cui mettere a disposizione dei condòmini i documenti di competenza. 
L’accesso a questi documenti da parte dei condòmini, nel rispetto della sicurezza delle informazioni contenute da parte dei soli autorizzati, dovrà essere possibile soltanto mediante credenziali.

Posso sapere quali sono i miei dati in possesso all’Amministratore?
Il condòmino, o chi ne ha interesse (ad esempio il “locatario conduttore”), può richiedere, presentando domanda all’amministratore, di accedere ai dati che lo riguardano al fine di farsi aggiornare, di rettificare o integrare i dati che lo riguardano o chiederne la trasformazione, il blocco o la cancellazione se trattati contro la legge.

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