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Le dimissioni del lavoratore

I casi particolari



Dal 2016, a seguito di quanto previsto dal D. Lgs. n. 151/2015, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere comunicate dal lavoratore dipendente, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, attraverso l’utilizzo del portale del Ministero del lavoro e Delle Politiche Sociali (Clic Lavoro). La legge ha tuttavia individuato diversi casi di eccezione che prevedono modalità alternative a tutela sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.

Dimissioni telematiche
La disciplina delle dimissioni telematiche è stata introdotta per impedire il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco” rendendo inefficaci le dimissioni presentate con modalità differenti da quelle individuate dalle norme. Il lavoratore può provvedere personalmente alla trasmissione delle dimissioni telematiche attraverso l’applicativo informatico al link: https://servizi.lavoro.gov.it/, sono disponibili anche guide e manuali. La procedura, per i lavoratori, è accessibile anche smartphone o tablet scaricando una app dedicata con la quale effettuare l’invio tramite mobile. Il lavoratore può farsi assistere dai soggetti abilitati ovvero:
  • Patronati;
  • Organizzazioni Sindacali;
  • Commissioni di Certificazione;
  • Enti Bilaterali;
  • Consulenti del Lavoro;
  • sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La data di decorrenza delle dimissioni indicata nel modello è quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro, ovvero il primo giorno di non-lavoro, come concordato tra le parti anche in relazione al periodo di preavviso dovuto.

Preavviso
Il lavoratore è tenuto a rispettare il preavviso salvo il ricorrere di una giusta causa secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva di settore o dal contratto individuale. Di seguito si analizzano i casi di eccezione a tale regola.

dimissioni lavoratore

Revoca
Entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo telematico il lavoratore dipendente ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni inviate con le stesse modalità sopra illustrate. Non è necessaria la revoca in caso d’invio di dimissioni telematiche errate perché non rientranti nel campo di applicazione della normativa sulle dimissioni telematiche.

Eccezioni
La procedura delle dimissioni telematiche non si applica:
  • ai rapporti di lavoro domestico come ad esempio: baby-sitter, colf e badanti;
  • al recesso durante il periodo di prova di cui all’art. 2096 del Codice Civile;
  • ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
  • per la lavoratrice nel periodo di gravidanza;
  • per la lavoratrice e il lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino;
  • alle dimissioni ed alle risoluzioni consensuali effettuate nelle cosiddette “sedi protette” ovvero: Ispettorato Territoriale del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione;
  • ai rapporti di lavoro nel settore marittimo in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione;
  • ai rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa;
  • ai rapporti di collaborazione con Partita Iva;
  • ai tirocini poiché non si configurano come rapporti di lavoro.

Convalida delle dimissioni per i genitori lavoratori
In base al Testo Unico sulla genitorialità ovvero il D. Lgs. n. 151/2001, la procedura telematica non si applica nel caso in cui le dimissioni siano state rassegnate dai genitori lavoratori. In tali casi, infatti, per tutelare la genuinità della decisione assunta dal lavoratore dipendente, le dimissioni dovranno essere sottoposte alla procedura di convalida direttamente dal competente Servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
Devono essere convalidate le dimissioni presentate:
  • dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza;
  • dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino;
  • dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento;
  • dalla lavoratrice o dal lavoratore in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 54, c. 9 del D. Lgs. 151/2001.

Nuovo modulo per il colloquio online
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che a seguito della cessazione del periodo emergenziale da Covid-2019, non è più utilizzabile il modello di richiesta online di convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente (ITL). È comunque possibile effettuare il colloquio con il personale dell’ITL anche “a distanza” attraverso la presentazione di un apposito modello di richiesta attualmente disponibile online.

Dimissioni dei genitori e preavviso
In caso di fruizione del congedo di paternità il divieto di licenziamento, previsto per la madre, si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
In caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, ai genitori lavoratori dipendenti che hanno fruito dei congedi di paternità/maternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento ovvero l’indennità sostitutiva del preavviso e la NASpi. In tali casi inoltre non sono tenuti al preavviso.

Dimissioni senza preavviso e con diritto alla NASpi
Il principio generale che sovrintende alla possibilità di richiedere l’indennità di disoccupazione (NASpI) prevede che abbiano diritto a tale tutela i lavoratori nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro. Il caso tipico in questo senso è rappresentato dal licenziamento posto in essere dal datore di lavoro e che dunque sfugge alla libera volontà del lavoratore. Le dimissioni, invece, essendo presentate volontariamente dal lavoratore escludono, in linea generale, il diritto alla percezione della NASpI. Vi sono delle eccezioni a tali principi di carattere generale e sono rappresentate, oltre che dal caso delle dimissioni dei genitori lavoratori come sopra descritto, dalle dimissioni rassegnate per giusta causa.
Il lavoratore può rassegnare le dimissioni per giusta causa, e senza preavviso, nel caso in cui il datore di lavoro, in costanza di lavoro, pone in essere un grave inadempimento contrattuale tale da non poter fare proseguire, nemmeno provvisoriamente, il rapporto di lavoro.

La giurisprudenza ritiene che ricorra la giusta causa per:
  • mancato pagamento della retribuzione dovuta al lavoratore dipendente;
  • mancata regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore dipendente;
  • omesso versamento dei contributi previdenziali;
  • molestie sessuali e mobbing;
  • comportamento offensivo o ingiurioso del datore di lavoro o del superiore gerarchico;
  • variazioni notevoli in peggio delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda (art. 2112 Codice Civile);
  • trasferimento del lavoratore da una sede all’altra senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 del Codice Civile.

In questi casi, pertanto, il lavoratore:
  • ha l’onere di provare l’esistenza della giusta causa per una eventuale richiesta di risarcimento danni;
  • non dovrà rispettare il preavviso;
  • avrà diritto alla percezione della NASpI;
  • percepisce l’indennità sostitutiva per il mancato preavviso da parte del datore di lavoro.


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Pietro Giacomazzi

Pietro Giacomazzi

Area: Diritto del lavoro e legislazione sociale