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Per la pubblicazione di foto dei figli minori sui social network è necessario il consenso dei genitori
pubblicazione foto minori social networkLa pubblicazione di fotografie dei figli minori sui social network non è libera come molti credono, sarà pertanto bene sapere che esistono delle disposizioni di legge alle quali bisogna attenersi, che limitano tale possibilità.

Tra le norme, che hanno un particolare rilievo e sono state richiamate in una storica decisione del 19.11.2017 adottata dal Tribunale di Mantova, rientrano:
  • l’art. 10 del Codice Civile: qualora l’immagine di una persona (o dei suoi genitori, del coniuge o dei figli) sia esposta o pubblicata senza il consenso della stessa, l’autorità giudiziaria può ordinarne la rimozione;
  • l’art. 96 della legge sulla protezione del Diritto d’Autore (Legge 22.04.1941, n. 633) stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso dell’interessato, salvo che la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà;
  • gli art. 1 e 16, c. 1 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, ai sensi dei quali è vietata ogni interferenza arbitraria nella vita dei minori di anni 18;
  • l’art. 8 del Regolamento UE n. 679/2016 stabilisce che l’immagine fotografica dei figli costituisce dato personale e la sua diffusione comporta un’interferenza nella vita privata.
In assenza di norme specifiche, il consenso alla pubblicazione delle immagini relative ai minori deve essere prestato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

La responsabilità genitoriale, secondo quanto disposto dall’art. 316 del Codice Civile, spetta ad entrambi i genitori e deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Questo vale sia per le famiglie fondate sul matrimonio e sia nel caso i genitori non siano sposati.
Il Tribunale ha ritenuto che l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti in foto on line.

Come comportarsi in caso di incidente stradale?
Come comportarsi in caso di incidente stradaleQuando si è coinvolti in un incidente stradale è bene seguire alcune norme di comportamento,  ciò a prescindere dalla circostanza che si siano o meno subiti dei danni. In primo luogo è opportuno accertare se vi siano o meno dei feriti e prestare loro assistenza o richiedere l’intervento del servizio sanitario telefonando al n. 118.

Messa in sicurezza e dinamica del sinistro
Quindi è bene provvedere alla messa in sicurezza del luogo in cui si è verificato il sinistro, dandone segnalazione mediante gli appositi dispositivi (triangolo mobile in dotazione su ogni autovettura, luci di emergenza, ecc.).
La rimozione dei veicoli coinvolti è consigliabile solo per evitare intralci alla circolazione, ma non deve essere effettuata in presenza di feriti o di gravi danni ai veicoli: in tal caso è opportuno richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.
è consigliabile scattare delle fotografie per rappresentare l’esatta posizione dei mezzi coinvolti nell’incidente e i danni dagli stessi subiti, nonché la panoramica della strada, eventuali tracce di frenata o di collisione sull’asfalto.

Constazione amichevole
I conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale non possono rifiutare di fornire alle controparti le proprie generalità, ma possono rifiutare di sottoscrivere il modulo di constatazione amichevole in modalità congiunta agli altri conducenti dei mezzi coinvolti.
In caso di sottoscrizione congiunta del modulo di constatazione amichevole, compilato in ogni sua parte, quanto dichiarato nel modulo si presume vero fino a prova contraria e pertanto è estremamente importante verificare con attenzione il contenuto del modulo prima di firmarlo.

A norma dell’art. 1913 del Codice Civile la denuncia di sinistro – anche quando si ritenga che non sussista responsabilità a proprio carico – deve essere presentata alla propria compagnia assicurativa entro il termine di 3 giorni da quando è avvenuto l’incidente o ne ha avuto conoscenza.
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo della denuncia di sinistro perde la garanzia assicurativa.
In ogni caso è essenziale sapere che, a norma dell’art. 2952 del Codice Civile, il diritto al risarcimento si prescrive in due anni. Tale termine decorre dalla data in cui si è verificato il sinistro e pertanto, al fine di evitare la prescrizione, è importante che tutti gli atti interruttivi della prescrizione vengano inoltrati alla compagnia assicurativa a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo p.e.c.

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