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Come chiedere la sospensione delle rate del mutuo



La L. 147/2013 ha introdotto il c.d. Fondo di garanzia per i mutui concessi per l’acquisto della prima casa. Tra le finalità del fondo vi è anche la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del mutuo contratto laddove il mutuatario si trovi in una situazione di temporanea difficoltà che impedisca di provvedere tempestivamente ad onorare le scadenze. 
In altre parole, se non si riesce più a pagare le rate del mutuo, è possibile chiedere alla banca che lo ha erogato, di ottenere una sospensione del pagamento delle relative rate, per superare il momento di difficoltà. 
È bene precisare che occorre provare la sussistenza delle predette cause che impediscono di onorare alla scadenza le rate del mutuo, allegando alla domanda la documentazione di seguito indicata.
 
Tutte le informazioni utili per accedere al fondo sono consultabili accedendo al sito www.consap.it dove è possibile scaricare la relativa modulistica.

In ogni caso, occorre precisare che è necessario presentare la domanda alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo, completa di carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’Unione Europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE); di contro:
  • non è obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);
  • sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a € 400.000,00;
  • i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate;
  • non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Inoltre, il richiedente insieme alla domanda di sospensione dovrà presentare la seguente documentazione.
1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione:
  • in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
  • in caso di contratto di lavoro a tempo determinato, copia del contratto o della relativa proroga, nonché delle eventuali comunicazioni che attestino l’interruzione del rapporto (es.: dimissioni per giusta causa);
  • in caso di dimissioni da lavoro per giusta causa è necessario produrre: la sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure la lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
2. Cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409, n. 3 c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione:
  • copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni di interruzione del rapporto (es. recesso per giusta causa).
In caso di dimissioni/recesso da lavoro per giusta causa è necessario produrre:
  • la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
  • la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
  • la copia della lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
  • Insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto del mutuo:
  • il certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, c. 3 L. 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).
Nota bene - Le situazioni di cui sopra devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei 3 anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.

4. Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni (documenti in alternativa tra loro):
  • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
  • copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di sospensione.
5. Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (documenti in alternativa tra loro):
  • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
  • copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di riduzione dell’orario di lavoro.
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Riguardo l'autore

Gianluigi Fino

Gianluigi Fino

Area: Diritto fallimentare e procedure concorsuali - Diritto bancario - Diritto societario e commerciale