Agevolazioni fiscali per i disabili

Alcune spese da recuperare nella dichiarazione dei redditi



Spese mediche deducibili
Sono considerate deducibili dal reddito complessivo, nell’ambito delle agevolazioni fiscali per i disabili, le spese mediche generiche (acquisto farmaci, visite specialistiche) e le spese di assistenza specifica. Queste ultime spese riguardano, ad esempio, l’assistenza resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica, come:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • assistenza diretta alla persona resa da personale con qualifica di addetto all’assistenza di base;
  • personale qualificato come educatore professionale, addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale.

Per poter dedurre le spese di assistenza specifica, è necessario conservare le relative fatture, ricevute o quietanze di pagamento, che devono evidenziare la prestazione svolta e la qualifica dell’operatore.
Nel caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è deducibile l’intera retta pagata, ma solo la parte che si riferisce alle spese mediche e alle spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine, è indispensabile che queste spese siano indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.

Le spese di assistenza specifica sono deducibili dal reddito complessivo anche se sostenute per conto di familiari disabili che non sono fiscalmente a carico.

Detrazioni
1. Acquisto di cani guida
La detrazione del 19% spetta per l’intero costo sostenuto, ma con riferimento all’acquisto di un solo cane in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell’animale.  Come per l’acquisto della macchina per soggetti disabili, anche questa spesa può essere recuperata in 4 rate annuali. La detrazione spetta alla persona con disabilità o al familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico.
2. Mantenimento di cani guida
Per il mantenimento dei cani guida si detrae il 19% dall’imposta lorda per una spesa forfetaria di € 1.000 in riferimento al 2024 e € 1.100 dal 2025.
Questa detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente.
3. Detrazione per spese sostenute per eliminazione delle barriere architettoniche
Rientrano tra le spese di ristrutturazione edilizia (bonus 50%) riguardanti gli ascensori e i montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti, che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave (art. 3, c. 3 L. 5.02.1992, n. 104). 

La detrazione del 50% non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

 

Sono considerati disabili ai fini specifici del riconoscimento delle detrazioni, delle deduzioni e delle particolari agevolazioni fiscali previste i seguenti soggetti:
  • le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (art. 4 L. 104/1992);
  • coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.;
  • i grandi invalidi di guerra, pur non essendo assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica (L. 104/1992). Per questi ultimi soggetti, è sufficiente la documentazione rilasciata dai ministeri competenti per la concessione dei benefici pensionistici.

Riguardo l'autore

Cinzia De Stefanis

Cinzia De Stefanis

Area: Agricoltura e ambiente - Terzo settore - gestione imprese e incentivi