Spese mediche deducibili
Sono considerate deducibili dal reddito complessivo, nell’ambito delle agevolazioni fiscali per i disabili, le spese mediche generiche (acquisto farmaci, visite specialistiche) e le spese di assistenza specifica. Queste ultime spese riguardano, ad esempio, l’assistenza resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica, come:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- assistenza diretta alla persona resa da personale con qualifica di addetto all’assistenza di base;
- personale qualificato come educatore professionale, addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale.
Per poter dedurre le spese di assistenza specifica, è necessario conservare le relative fatture, ricevute o quietanze di pagamento, che devono evidenziare la prestazione svolta e la qualifica dell’operatore.
Nel caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è deducibile l’intera retta pagata, ma solo la parte che si riferisce alle spese mediche e alle spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine, è indispensabile che queste spese siano indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.
| Le spese di assistenza specifica sono deducibili dal reddito complessivo anche se sostenute per conto di familiari disabili che non sono fiscalmente a carico. |
Detrazioni
1. Acquisto di cani guida
La detrazione del 19% spetta per l’intero costo sostenuto, ma con riferimento all’acquisto di un solo cane in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell’animale. Come per l’acquisto della macchina per soggetti disabili, anche questa spesa può essere recuperata in 4 rate annuali. La detrazione spetta alla persona con disabilità o al familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico.
2. Mantenimento di cani guida
Per il mantenimento dei cani guida si detrae il 19% dall’imposta lorda per una spesa forfetaria di € 1.000 in riferimento al 2024 e € 1.100 dal 2025.
Questa detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente.
3. Detrazione per spese sostenute per eliminazione delle barriere architettoniche
Rientrano tra le spese di ristrutturazione edilizia (bonus 50%) riguardanti gli ascensori e i montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti, che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave (art. 3, c. 3 L. 5.02.1992, n. 104).
| La detrazione del 50% non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. |
Sono considerati disabili ai fini specifici del riconoscimento delle detrazioni, delle deduzioni e delle particolari agevolazioni fiscali previste i seguenti soggetti:
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