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730/2023 spese detraibili e deducibili

Alcuni casi particolari



Entro il 2.10.2023 (il termine ordinario del 30.09 cade di sabato) occorre presentare il Modello 730/2023 che i lavoratori dipendenti e i pensionati utilizzano per dichiarare i redditi relativi all’anno d’imposta 2022. Il modello 730 si compone di vari quadri e in particolare del Quadro E, in cui si indicano:
  • le spese che danno diritto a una detrazione d’imposta;
  • le spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo ossia gli oneri deducibili.
Nella prima sezione del Quadro E, devono essere indicate le cosiddette spese detraibili, ovvero quelle spese che possono essere utilizzate (ad esempio sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale), per diminuire l’imposta lorda da pagare. 
La misura di tali agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa, si applica per esempio il 19% per le spese sanitarie, o per gli interessi passivi pagati per il mutuo dell’abitazione principale, o la percentuale del 35% per le erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS, APS e ETS.
Quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni, la parte di detrazione che supera la stessa, non viene rimborsata tranne 2 eccezioni che riguardano:
  • le detrazioni per i canoni di locazione spettanti agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, che sono attribuite anche oltre la capienza d’imposta;
  • la quota di deduzione per erogazioni liberali a ONLUS, ODV, APS ed enti del Terzo Settore ex D.Lgs. 117/2017, che supera il reddito complessivo (questa può essere dedotta anche nei periodi successivi ma non oltre il quarto).
In alcuni casi è ammessa (per non perdere la detrazione spettante), la rateizzazione del beneficio in 4 annualità. 
La disposizione è applicabile per le spese sanitarie di importo superiore a € 15.493,71, (spese per l’accompagnamento e deambulazione, nonché per sussidi tecnici e informatici per persone con disabilità), e per le spese per l’acquisto di veicoli a favore di persone con disabilità (spesa massima € 18.075,99).

Spese sanitarie rateizzate in precedenza (Rigo E6)
Il rigo E6 è riservato ai contribuenti che negli anni 2019 e/o 2020 e/o 2021 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a € 15.493,71 ed hanno optato per la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Nello specifico nella colonna 1 del rigo E6 occorre indicare il numero della rata (da 2 a 4) di cui si intende fruire, nella colonna 2 occorre indicare l’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione. Se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il Modello 730:
  • per le spese sostenute nel 2021 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2022, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
  • per le spese sostenute nel 2019 e/o nel 2020 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2022.

Spese deducibili – Previdenza complementare
La spese deducibili si devono riportare nella seconda sezione del quadro E: si tratta in particolare di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o anche erogazioni liberali in favore degli enti non profit. Tali spese sono in grado di ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta. Con riferimento alla previdenza complementare, vi è il rigo E27 che accoglie i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi a:
  • fondi negoziali;
  • fondi e ai sottoconti di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).
Il contribuente non compilerà i righi da E27 a E30 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione, caso che si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica 2023. I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, e i contributi versati ai sottoconti italiani di PEPP, inclusi quelli esteri, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivo non superiore a € 5.164,57.
Nel rigo E27 vanno indicate le somme versate alle forme pensionistiche complementari considerando i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro.
Per i contributi versati a fondi negoziali e ai sottoconti PEPP tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l’ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione. Nella compilazione del quadro:
  • nella colonna 1 si dovrà riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica (previdenza per familiari a carico) la cifra da riportare nella colonna 1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei punti 412 e 422 della Certificazione Unica;
  • nella colonna 2 si dovrà riportare l’importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione indicati nel punto 413 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica (previdenza per familiari a carico) la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei punti 413 e 423 della Certificazione Unica.
Si dovranno riportare (colonna 2) anche le eventuali somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

Altre spese 
Nelle sezioni dalla III alla VI del quadro E vanno indicati gli altri oneri e spese per le quali spettano altri tipi di detrazioni, vediamo di seguito una sintesi.
Sezione III A (righi da E41 a E43): spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche.
Sezione III B (righi da E51 a E53): dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione.
Sezione III C (righi da E56 a E59): detrazione del 50% per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, l’installazione delle infrastrutture di ricarica, l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili e Iva per acquisto abitazione classe A o B e le detrazioni d’imposta al 110% per l’installazione delle infrastrutture di ricarica eseguite congiuntamente ad alcuni interventi superbonus.
Sezione IV (righi da E61 a E62): spese per gli interventi di risparmio energetico.
Sezione V (righi da E71 a E72): dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione.
Sezione VI (righi da E81 a E83): dati per fruire di altre detrazioni d’imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

Locazioni: sconti per gli under 31
Nella sezione V del quadro E (Rigo E71) del modello 730 (Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione) vi è una nuova detrazione per gli affitti pagati da under 31. Dal 2022 ai giovani fino a 31 anni non compiuti è riconosciuta una detrazione per i primi 4 anni di locazione di immobili o parti di essi da adibire a residenza. Il contratto deve essere stipulato prima del compimento del 31° anno di età e la detrazione spetta solo fino all’anno di imposta in cui sono compiuti i 31 anni. Se i 31 anni sono compiuti il 1.01.2022, per il 2022 non spetta alcuna detrazione. Il requisito dell’età è invece soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. L’immobile affittato deve essere diverso dall’abitazione principale dei genitori. La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di locazione fino a un massimo di € 2.000, ma non può essere inferiore a € 991,60. Per la compilazione del rigo per la detrazione dei canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria residenza:
  • nella colonna 1 si deve indicare il codice 4;
  • nella colonna 2 si deve indicare il numero dei giorni nei quali l’unità è stata adibita ad abitazione principale;
  • nella colonna 3 la percentuale di detrazione spettante.

Riguardo l'autore

Giuseppe Moschella

Giuseppe Moschella

Area: Fisco e tasse, Pubblica amministrazione