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Supplemento di pensione per chi continua o riprende a lavorare

Il supplemento è un incremento della pensione liquidato, a domanda, in base alla contribuzione di periodi successivi alla data di decorrenza della pensione stessa. Gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, alla Gestione Separata, alla Gestione Ex Enpals, all'Inpgi, e ad alcune Casse professionali possono richiedere il trattamento, optando per il termine breve o per il termine ordinario.


Premessa
A seguito delle ultime riforme in materia previdenziale è oggi possibile, per un pensionato a carico della previdenza pubblica, continuare tranquillamente a lavorare cumulando i redditi da lavoro con quelli da pensione.
I contributi versati possono dare luogo ad una ulteriore rendita che si aggiunge a quella già liquidata in via principale.

Cos’è
Previsto dall’art. 7 della L. 155/1981, il supplemento di pensione può essere richiesto se si continua o si riprende a lavorare anche dopo aver raggiunto la pensione.
Si tratta, infatti, di un incremento della pensione liquidato, a seguito di domanda, in base alla contribuzione di periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima.

A chi è rivolto
Il supplemento di pensione spetta ai titolari di pensione principale, di pensione supplementare o di assegno ordinario di invalidità iscritti alla:
  • Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti o autonomi, dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione;
  • Gestione Separata, dopo la decorrenza della pensione nella stessa assicurazione;
  • Gestione dei lavoratori dello spettacolo e dello sport.
Per i pensionati di Fondi Elettrici e Telefonici non è possibile liquidare supplementi di pensione a carico dei soppressi Fondi salvo per i titolari di assegni ordinari di invalidità.

Il supplemento spetta anche nei confronti di quei lavoratori che abbiano ottenuto il trattamento pensionistico attraverso un istituto di “cumulo” dei periodi assicurativi e che successivamente alla decorrenza della pensione continuino a lavorare o a versare i contributi in una delle Gestioni che sono state interessate dal cumulo, sempre che tale Gestione preveda nel proprio ordinamento l’istituito del supplemento di pensione.
In tal caso, il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della Gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione conseguita in cumulo.

Pensione di reversibilità
In caso di morte del pensionato, i contributi relativi a periodi successivi alla decorrenza della pensione devono essere computati d’ufficio ai fini della misura della pensione di reversibilità, indipendentemente dalla circostanza che siano stati utilizzati per supplementi nella pensione diretta del defunto.

Lavoro in Paesi extracomunitari
Per i pensionati che possono far valere periodi di lavoro in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l’Italia, l’accertamento del diritto alla pensione può essere effettuato con la totalizzazione dei periodi di assicurazione italiani ed esteri e, quindi, il supplemento della pensione può essere erogato in regime di convenzione internazionale.

Decorrenza
I supplementi decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se a tale data, sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.
I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento consentono la liquidazione di ulteriori supplementi.

Quanto spetta
L’importo del supplemento incrementa l’importo della pensione a calcolo. Se la pensione è integrata al trattamento minimo, l’importo, in tutto o in parte, risulta assorbito dall’integrazione stessa.
  • Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1.01.2012 è effettuato con il sistema di calcolo contributivo.
  • Per le anzianità contributive acquisite entro il 31.12.2011, il sistema di calcolo del supplemento segue quello adottato per la liquidazione della pensione.

Quando inviare la domanda
La domanda di supplemento di pensione deve essere inviata solo una volta, trascorso un periodo di tempo minimo dalla decorrenza della pensione di cui si è titolare o dal precedente supplemento.
La tempistica è differente a seconda della Gestione in cui si è titolare di pensione e di quella in cui si chiede il supplemento.
  • L’assicurato può richiedere il supplemento con il termine breve, trascorsi i 2 anni della liquidazione della pensione, a condizione però che abbia raggiunto l’età pensionabile di vecchiaia.
  • Per la Gestione Separata, il requisito del termine breve può essere richiesto a prescindere dal compimento dell’età pensionabile.

Come fare la domanda
La domanda si presenta online all’Inps attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
  • contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
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Riguardo l'autore

Remo Redeghieri

Remo Redeghieri

Area: Payroll Specialist, diritto del lavoro, gestione eventi nel lifecycle dei dipendenti