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Reddito di cittadinanza 2023

L’inizio della fine

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197 del 29.12.2022) ha previsto ai commi da 313 a 321 le disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa ovvero una sostanziale revisione nel funzionamento del Reddito di cittadinanza in vista della sua abrogazione prevista dal 1.01.2024.


Definizione e requisiti
Il Reddito di cittadinanza, introdotto dal D.L. n. 4 del 28.01.2019, è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, di requisiti di diversa natura:
  • requisiti economici. Legati al valore dell’ISEE, del patrimonio immobiliare e mobiliare nonché al valore del reddito del nucleo familiare;
  • requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. Legati al possesso della cittadinanza italiana o di un valido permesso di soggiorno ed è comunque necessaria la residenza per almeno 10 anni in Italia (di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo).

Condizioni di accesso
Per poter ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario il rispetto di alcune “condizionalità “ e precisi impegni che riguardano:
  • l’immediata disponibilità al lavoro;
  • l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere:
  1. attività di servizio alla comunità;
  2. attività per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi;
  3. altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Sono tenuti al rispetto di queste condizioni i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi.
 
Redditi compatibili con lo stato di disoccupazione - Lavoratori a basso reddito
Ai sensi dell’art. 4, c.15-quater del D.L. 4/2019, sono considerati disoccupati:
  • i lavoratori dipendenti con redditi da lavoro inferiori a € 8.000,00 annui;
  • i lavoratori autonomi con redditi inferiori € 4.800,00 annui.

Lavoro e inclusione sociale
Entro 30 giorni dal riconoscimento del Reddito di cittadinanza, il beneficiario è convocato:
  • dai Centri per l’Impiego per stipulare il Patto per il lavoro, se nella famiglia almeno 1 tra i componenti soggetti alle “condizionalità” sia in possesso di almeno 1 tra questi requisiti:
  1. assenza di occupazione da non più di 2 anni;
  2. essere beneficiario di NASpI o di un altro ammortizzatore sociale o che ne abbia terminato la fruizione da non più di 1 anno;
  3. abbia sottoscritto negli ultimi 2 anni un Patto di servizio in corso di validità presso i Centri per l’Impiego;
  4. a condizione che non abbiano sottoscritto un progetto personalizzato per il REI (Reddito di Inclusione).
  • dai servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà, per stipulare il Patto per l’inclusione sociale, in tutti gli altri casi.
Patto per il lavoro
Una volta avvenuta la convocazione da parte del Centro per l’Impiego, il beneficiario deve collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro, tra i quali rientra quello di accettare l’offerta di lavoro congrua.
 
Patto per l’inclusione sociale
Nel caso in cui il bisogno del beneficiario sia complesso, i servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà procedono ad una valutazione multidimensionale del nucleo familiare al fine di avviare il percorso di attivazione sociale e lavorativa coinvolgendo, oltre ai servizi per l’impiego, altri enti territoriali competenti. Al termine della valutazione multidimensionale viene sottoscritto il Patto per l’inclusione sociale.

Svolgimento di attività lavorativa
Per comunicare le variazioni relative allo svolgimento di un’attività lavorativa deve essere compilato dai beneficiari di Reddito di Cittadinanza il “Modello Rdc/PdC-Com-esteso”.
Nel caso di variazione:
  • della condizione occupazionale nelle forme di avvio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza, deve essere comunicata, tramite il Modello Rdc/PdC-Com-esteso il giorno antecedente all’inizio;
  • di attività lavorativa subordinata, il Modello deve essere trasmesso all’INPS entro 30 giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio.
È utile ricordare che il Modello Rdc/PdC-Com-esteso va ripresentato in caso di rinnovo o prolungamento di un contratto di lavoro e nel caso in cui vi siano state variazioni riguardanti il reddito.
 
Se la variazione riguarda attività di:
  • Lavoro dipendente
  1. Occorre comunicare contestualmente anche il reddito previsto per l’anno solare di avvio dell’attività.
  • Lavoro autonomo o di impresa
  1. Entro 30 giorni dall’evento va comunicato il solo avvio dell’attività lavorativa.


Novità della legge di Bilancio per il 2023
Tra le novità introdotte dal Governo le 3 più significative sono relative: alla misura, all’offerta di lavoro congrua ed alla compatibilità del beneficio con la percezione di redditi per lavori stagionali o intermittenti.
  1. La misura del Reddito di Cittadinanza, infatti, dal 1.01.2023 al 31.12.2023, è ridotta ed è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Fanno eccezione i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come previsto dal DPCM n. 159/2013, minorenni o persone con almeno 60 anni.
  2. Dal 2023 inoltre l’offerta di lavoro congrua non può essere mai rifiutata, pena la decadenza del Reddito di Cittadinanza. È stato, dunque, ridotto ulteriormente il numero delle offerte congrue da 2 a 1, con l’obbligo di accettarla al fine di non perdere il beneficio.
  3. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, è possibile cumulare l’importo del Reddito di cittadinanza nel limite di € 3.000,00 lordi, soglia entro cui il reddito da lavoro non comporta alcuna riduzione del beneficio economico. Inoltre, nel momento in cui il guadagno percepito da tali attività risulti inferiore alla soglia indicata (€ 3.000,00 lordi), viene meno anche l’obbligo di comunicazione all’Inps per l’avvio dell’attività lavorativa, la quale dovrà essere eseguita esclusivamente per i redditi eccedenti il limite massimo e con riferimento alla parte eccedente.

Altre novità sono:
  • la componente del reddito di cittadinanza pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di € 3.360,00 annui, è erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. Le modalità attuative dovranno essere definite da apposito Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Garante per la Privacy;
  • nell’ambito dei progetti alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare tutti i percettori di Reddito di Cittadinanza residenti.

Giovani e formazione
Coloro che sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. 4/2019 (Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale) hanno il dovere di prendere parte a un corso di formazione o riqualificazione professionale, in base alla L. 53/2000, della durata di 6 mesi, pena la decadenza immediata del Reddito di cittadinanza. Nell’eventualità di mancata frequenza al programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del Reddito di Cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. La verifica spetta alle Regioni, le quali devono trasmettere all’Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) gli elenchi di coloro che non rispettano l’obbligo di frequenza. A decorrere dal 1.01.2023, per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza compresi nella fascia di età tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, di cui all’art. 1, c. 622 L. 296/2006, l’erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di 1° livello, di cui al D.P.R. 263/2012, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione. È demandata ad apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’Istruzione e del merito e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la definizione delle azioni volte a facilitare l’iscrizione ai percorsi erogati dai CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti).
 
Abrogazione
A decorrere dal 1.01.2024 le norme relative al Reddito di Cittadinanza (artt. da 1 a 13 del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019), sono abrogate.

modello rdc pdc-com-esteso

 

Riguardo l'autore

Pietro Giacomazzi

Pietro Giacomazzi

Area: Diritto del lavoro e legislazione sociale