La legge di Bilancio 2026 prevede una serie di conferme e novità per lavoratori e famiglie.
Nel seguente articolo sono indicate le principali misure che interessano i privati cittadini.
Le novità sulla tassazione in busta paga e l’età pensionabile sono trattate nell’articolo successivo a questo dal Dott. Antonio Bevacqua; nei prossimi numeri della rivista verranno approfondite le tematiche relative alle locazioni brevi e ai bonus edilizi.
La legge di Bilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2025, è in vigore dal 1.01.2026.
LAVORO
Trattamento integrativo speciale per il settore turistico, ricettivo e termale
- Per il periodo dal 1.01.2026 al 30.09.2026, ai lavoratori del settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale è riconosciuto un trattamento integrativo speciale. Tale importo, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro straordinario festivo o notturno, non concorre alla formazione del reddito.
- L’agevolazione è riservata ai titolari di reddito di lavoro dipendente che, nell’anno 2025, non hanno superato l’importo di € 40.000.
Il sostituto d’imposta eroga il trattamento su richiesta del lavoratore, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al reddito prodotto nell’anno precedente.
Lavoratrici madri con 2 o più figli
- L’entrata in vigore della misura che consiste nell’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di 2 o più figli, è posticipata dall’anno 2026 all’anno 2027.
- Per l’anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e alle lavoratrici madri autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, che abbiano 2 figli e un reddito da lavoro non superiore a € 40.000 su base annua, è riconosciuta una somma di € 60 mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.
- Tale somma è riconosciuta, su domanda, fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio; l’importo non è imponibile ai fini fiscali e contributivi.
- La medesima somma è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, con più di 2 figli e fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a € 40.000 su base annua.
- Per l’ottenimento di tale misura di integrazione del reddito, il reddito da lavoro non deve conseguire da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, è riconosciuta per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- Le mensilità spettanti, a decorrere dal 1.01.2026 e fino al mese di novembre, sono corrisposte in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità afferente al mese dicembre 2026.
PENSIONE
Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio
- A partire dal 2026 diventa definitiva la misura che aumenta le maggiorazioni sociali per i pensionati in difficoltà economica che rispettano i requisiti di reddito previsti. Questo aumento era già stato introdotto per il 2025, ma con importi più bassi.
- In concreto, l’incremento mensile delle maggiorazioni sociali sale da € 8 a € 20. Di conseguenza, aumenta anche il limite di reddito entro il quale è possibile beneficiare di questo aumento, che passa da € 104 a € 260 annui.
Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato
- Viene ampliata la platea dei lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato, che possono beneficiare dell’incentivo per continuare a lavorare invece di andare in pensione anticipata. In particolare, l’incentivo viene esteso a chi, nel corso del 2026, matura il diritto alla pensione anticipata solo sulla base degli anni di contributi versati, indipendentemente dall’età anagrafica.
- L’incentivo prevede che al lavoratore venga riconosciuta direttamente in busta paga la quota di contributi pensionistici normalmente a suo carico. Di conseguenza, questi contributi non vengono più versati né accreditati ai fini pensionistici, e lo stesso vale per la quota di contributi che sarebbe stata a carico del datore di lavoro.
Prestazioni della previdenza complementare al fine del pensionamento anticipato
- Viene eliminata la norma che, a partire dal 1.01.2025, avrebbe permesso ad alcuni lavoratori (quelli che hanno iniziato a versare i contributi dal 1996) di sommare alla pensione pubblica anche il valore teorico della pensione complementare per raggiungere l’importo minimo mensile richiesto dalla legge. Questo importo minimo è necessario per andare in pensione di vecchiaia o in pensione anticipata con il sistema contributivo, nel caso in cui si scelga di ricevere la pensione complementare come rendita.
- Di conseguenza, viene cancellata anche la regola collegata che prevedeva un aumento degli anni di contributi richiesti per andare in pensione anticipata per i lavoratori che avessero utilizzato questa possibilità.
Previdenza complementare
È elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare: il suddetto limite annuo è elevato da € 5.164,57 a € 5.300.
IMMOBILI
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
- In relazione alle spese per gli interventi di risparmio energetico (ecobonus), ristrutturazione edilizia, sismabonus è prorogata anche per l’anno 2026:
a) l’aliquota generale di detrazione al 36%;
b) l’aliquota agevolata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. - È prorogato anche per il 2026 il bonus mobili, riconosciuto ai contribuenti che fruiscono dei bonus per la ristrutturazione edilizia per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Locazioni brevi
- Dal 2026, l’applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve è limitata esclusivamente a 2 immobili (anziché a 4).
- A seguito delle modifiche introdotte:
- l’aliquota del 21% resta in ogni caso, applicabile al 1° immobile;
- al 2° immobile si applica l’aliquota del 26%;
- dal 3° immobile il reddito è considerato reddito d’impresa.
VARIE
Criptovalute
- Si applica l’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione Europea.
- Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
- Sono assoggettate invece all’aliquota del 33% le conversioni di token di moneta elettronica non denominati in euro (ad esempio bitcoin) in token di moneta elettronica denominati in euro.
“Bonus valore cultura”
- La “Carta della cultura giovani” e la “Carta del merito” possono essere utilizzate fino all’anno 2026; possono richiederle esclusivamente i soggetti che perfezionano i requisiti entro il 31.12.2025.
- Dal 2027, è assegnato, nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato “Bonus valore cultura” ai soggetti che, a partire dal 2026, hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del 19° anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.
Carta “dedicata a te”
È riconfermata la “Carta dedicata a te” destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a € 15.000.
Novità Isee
- La componente patrimoniale rilevante ai fini dell’ISEE comprenderà anche le giacenze in valuta all’estero, in criptovalute, o consistenti in rimesse in denaro anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato. Si attende un prossimo decreto ministeriale per la determinazione dei nuovi criteri di computo.
- Ai fini dell’accesso all’Assegno di inclusione, alle prestazioni del Supporto per la formazione e il lavoro, all’Assegno unico e universale per i figli, al bonus nuovi nati, al bonus asili nido, la soglia che non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare della prima casa ai fini ISEE è innalzata a € 91.500 (nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane è innalzata a € 120.000), ulteriormente incrementata di € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al primo.
- Vengono rideterminate le maggiorazioni ai parametri della scala di equivalenza:
- 0,1 in caso di nuclei familiari con 2 figli;
- 0,25 in caso di 3 figli;
- 0,40 in caso di 4 figli;
- 0,55 in caso di almeno 5 figli.
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