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Cos’è il Bail-in?

Il 1.01.2016 è entrato in vigore un pacchetto di nuove regole comuni a tutti i Paesi dell'Unione Europea per prevenire e gestire le crisi delle banche.


Il cosiddetto Bail-in
Questo insieme di regole ha in particolare lo scopo di limitare la probabilità che si verifichino delle gravi crisi bancarie e, nel caso si manifestino, di attenuare gli effetti impedendo che si diffondano da un Paese a un altro.
Le novità introdotte sono state molte e vediamo a distanza di più di un anno di ricordare in cosa consiste tale normativa.
Le istituzioni europee hanno studiato nuove regole che consentono di gestire un’eventuale crisi bancaria partendo dal presupposto che il costo deve essere sostenuto principalmente all’interno della banca stessa (come accade per altre imprese). 
 
È da sottolineare il fatto che nel corso degli anni sono state introdotte misure di vigilanza prudenziale volte a rendere più difficile il manifestarsi di nuove crisi.

Il piano di risanamento
Le nuove regole prevedono la predisposizione di un piano di risanamento attraverso il quale una banca deve attenersi in caso di crisi onde evitare di dover prendere delle decisioni affrettate e in emergenza. Inoltre le autorità potranno intervenire per sollecitare l’attuazione dei piani, sostituire gli organi amministrativi e di controllo e avviare l’amministrazione straordinaria.
Se nonostante l’attività preventiva dovesse comunque manifestarsi una crisi bancaria, le autorità preposte avranno a disposizione un insieme di misure che prevedono in ultima istanza la procedura di risoluzione. 
Una tra questi è il cosiddetto Bail-in.

Cos’è il Bail-in
Esso prevede che azionisti e altri investitori della banca contribuiscano con i propri fondi a risolvere la crisi bancaria nel caso in cui questa possa avere ripercussioni sulla stabilità del settore bancario. 
In ogni caso l’eventuale perdita per i creditori non sarà mai superiore a quella che avrebbero avuto nel caso di liquidazione (chiusura) della stessa.
 
Il principio cardine del Bail-in è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore all’eventuale azione di risanamento.

Le categorie
Le categorie di strumenti finanziari emessi dalla banca interessati in successione dal Bail-in sono:
  • azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale (azioni risparmio e obbligazioni convertibili);
  • titoli subordinati senza garanzia;
  • obbligazioni bancarie ordinarie non garantite;
  • depositi superiori ai € 100.000 (per la parte eccedente) di persone fisiche e piccole/medie imprese (fino al 31.12.2018 i depositi superiori ai € 100.000 di imprese e interbancari contribuiscono in egual misura rispetto agli altri crediti non garantiti. Dal 2019 invece solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite).
Il tetto di € 100.000
Per i depositi delle persone fisiche e delle piccole/medie imprese al di sotto dei € 100.000 in caso di Bail-in, non succede nulla (sono tutelati dai fondi interbancari di garanzia) cosi come i conti deposito, i libretti al risparmio, gli assegni circolari e i certificati di deposito nominativi. 
I € 100.000 sono intesi per depositante, quindi in caso di cointestazione tra due soggetti il tetto aumenta a € 200.000 (in caso invece di due conti nello stesso istituto intestati al medesimo soggetto il tetto resta € 100.000).
È inteso che i depositi, in caso di Bail-in, vengono intaccati solo qualora il contributo richiesto agli altri strumenti non sia sufficiente.

Gli indicatori di valutazione
Al fine di valutare la solidità di un istituto di credito, gli indicatori di sintesi che esprimono in maniera efficace tale valutazione sono il “Common Equity Tier 1” ovvero CET1 e il “Total Capital Ratio”, utilizzati anche dalla vigilanza europea sugli istituti bancari. 
Questi indicatori mettono in relazione il patrimonio della banca con gli impegni assunti dalla stessa (es. finanziamenti concessi), per cui esprimono la capacità della banca di far fronte a crediti che potrebbero non essere onorati. Più gli indicatori sono elevati, più l’istituto di credito risulta solido e affidabile.

Esclusioni
Sono esclusi inoltre, dal Bail-in:
  • obbligazioni bancarie garantite (Covered Bond);
  • i titoli depositati in un conto titoli (se non emessi dalla banca coinvolta);
  • le disponibilità in custodia presso la banca (cassette di sicurezza);
  • i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, Fisco ed enti previdenziali.
Precisiamo infine che il Bail-in, anche se entrato in vigore dal 1.01.2016, può essere applicato agli strumenti già in possesso della clientela a tale data e che l’Autorità di risoluzione Europea e nazionale può intervenire di volta in volta per escludere alcune categorie di strumenti.
È anche importante ricordare che, se comunque si è tutelati al di sotto di certe soglie, potrebbe accadere un blocco dei rapporti (in caso di situazione di tensione) fino alla conclusione della risoluzione e non si avrebbe la possibilità per un certo lasso di tempo di effettuare pagamenti ordinari.
Un consiglio che vi possiamo dare è quello di diversificare sempre i propri investimenti e i risparmi evitando concentrazioni in singoli strumenti finanziari e affidandosi a istituti bancari con buoni indici di solidità patrimoniale.

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Elisa Marchi

Elisa Marchi

Area: Assicurazione