Sempre più famiglie guardano con interesse alle comunità energetiche rinnovabili, una soluzione che permette di produrre e condividere energia pulita, riducendo i costi delle bollette e contribuendo alla tutela dell’ambiente. Ma come funzionano concretamente in un condominio? Chi può partecipare? E quali vantaggi possono ottenere i residenti?
Cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)
Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un insieme di cittadini, imprese, enti locali o attività commerciali che collaborano per produrre, consumare e condividere energia generata da fonti rinnovabili, come gli impianti fotovoltaici.
L’obiettivo è semplice: utilizzare il più possibile l’energia prodotta localmente, riducendo quella acquistata dalla rete elettrica nazionale. In questo modo si ottengono benefici economici sotto forma di minori costi in bolletta e incentivi riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Possono far parte della stessa comunità energetica non soltanto i condomini di uno stabile, ma anche utenze vicine, come negozi, uffici o abitazioni situate nella stessa area elettrica di riferimento.
Come nasce una CER in condominio
1. Valutare la fattibilità del progetto
La costituzione di una CER di autoconsumo collettivo non può partire senza un adeguato studio di fattibilità che ne determini i costi, la convenienza economica, l’impatto sui diritti altrui.
2. Ottenere l’approvazione dell’assemblea
Il progetto deve essere discusso e approvato dall’assemblea condominiale. In questa fase vengono definite le modalità di partecipazione, la ripartizione dei costi e dei benefici e le regole di funzionamento della comunità energetica.
3. Quorum deliberativi
I pannelli fotovoltaici rientrano tra gli interventi destinati a ridurre i consumi energetici degli edifici. Di conseguenza, il condominio può deliberarne l’installazione con una maggioranza agevolata: serve il sì della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno il 50% dei millesimi dell’edificio.
4. Installare l’impianto
Si procede mediante la collocazione di un impianto fotovoltaico, con annesso adeguato sistema di accumulo, sul tetto del condominio o nei parcheggi condominiali, dotato di un contatore che misura la quantità di energia prodotta e con allaccio alla rete elettrica.
5. Utilizzo dell’energia
L’energia prodotta alimenta i servizi condominiali (ascensore, luci scale, autoclave) mentre quella prelevata dai singoli appartamenti viene considerata “condivisa” tra i condomini che aderiscono alla comunità: ogni appartamento continua ad avere il proprio contratto di fornitura elettrica, ma beneficia di una quota dell’energia prodotta in loco, calcolata in base ai consumi reali.
Quella prodotta in eccesso non consumata dal condominio né condivisa viene immessa in rete elettrica e venduta, generando un ulteriore ritorno economico.
La gestione può essere affidata all’amministratore di condominio o a un soggetto terzo come una società di servizi energetici che si occupi dell’installazione monitoraggio e gestione dei flussi energetici (GSE).
Il GSE monitora i flussi energetici e riconosce un incentivo economico per l‘energia condivisa che è più alto quanto maggiore è la quota di energia non prelevata dalla rete nazionale.
Ruolo dell'amministratore di condominio
L’amministratore del condominio deve farsi promotore dell’iniziativa ed illustrare ai condomini i benefici economici e ambientali derivanti dalla condivisione dell’energia. Assume l’incarico di referente nei rapporti con il GSE (Gestore Servizi Energetici), gestisce le pratiche burocratiche/amministrative e provvede alla suddivisione degli incentivi e dei costi di installazione tra i condomini aderenti. Importante è il ruolo di coordinatore dei professionisti coinvolti nella costituzione della CER e nell’installazione dell’impianto.
Comunità energetica o autoconsumo collettivo?
Nel mondo dei condomini si sente spesso parlare anche di autoconsumo collettivo (GAC, Gruppo di autoconsumo condiviso).
In questo caso l’energia prodotta da un impianto comune viene condivisa tra più utenti dello stesso edificio. Si tratta di una soluzione più semplice rispetto alla CER e limitata al singolo condominio.
La comunità energetica, invece, può coinvolgere anche soggetti che si trovano in edifici diversi, purché appartengano alla stessa area della rete elettrica prevista dalla normativa.
In entrambi i casi l’obiettivo è identico: consumare più energia rinnovabile possibile vicino al luogo di produzione, ridurre le bollette e contribuire alla transizione energetica.
Un gruppo di autoconsumo condiviso può comunque scegliere di convertirsi in una CER, allargandosi.
Tutti i condomini devono aderire alla CER? NO
La CER in condominio non richiede che i suoi membri siano gli stessi condomini dello stabile, ma anche persone che abitano in zone limitrofe.
Nessun condomino può essere obbligato a sottoscrivere contratti di adesione a un’associazione o a una CER. I condomini che scelgono di non aderire alla CER continueranno a pagare esclusivamente le spese per l’uso dell’energia elettrica tradizionale per le parti comuni, senza subire alcun addebito per la realizzazione dell’impianto condiviso, né ovviamente potranno accedere ai vantaggi economici generati dalla comunità. Potranno decidere di aderire alla CER in un secondo momento.
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