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Lavoratori autonomi occasionali

Dal 21.12.2021 è diventato obbligatorio l'invio all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di una comunicazione nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.


Chi è un lavoratore autonomo occasionale?
Colui che svolge un’opera o un servizio:
  • senza vincolo di subordinazione: in autonomia, senza essere vincolato nelle modalità e tempistiche per lo svolgimento della prestazione;
  • in via del tutto occasionale: non deve essere un’attività abituale e/o possedere i requisiti della professionalità (iscrizione a un albo) e della prevalenza.
Quindi, anche un lavoratore con contratto di lavoro dipendente, può diventare un lavoratore autonomo occasionale.
Per il pagamento della propria attività, il lavoratore autonomo è tenuto a rilasciare una ricevuta “non fiscale“ al soggetto che ha richiesto la prestazione.
Fino a un totale di € 5.000,00 annui non ha nemmeno l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali all’Inps.
 
Esempi pratici
Un lavoratore dipendente oppure un architetto (lavoratore autonomo) che per pura passione si trova a riparare il PC o configurare lo smartphone al vicino di casa.
Un lavoratore del settore turismo che svolge saltuariamente l’attività di giocoleria in un centro commerciale.
Un agente assicurativo che scrive articoli per una rivista online a tema attualità & intrattenimento o filosofia.

Novità
Dal 21.12.2021, La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) prevede che:
“l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.”
11.01.2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Ministero del Lavoro (con la Nota n. 29) forniscono le prime indicazioni: la comunicazione per i lavoratori autonomi segue le stesse modalità applicate ai lavoratori a chiamata (rif. art. 15, c. 3 D. Lgs. 81/2015):
  • l’invio della comunicazione preventiva è un adempimento del committente;
  • dev’essere effettuata prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni
  • invio tramite sms o posta elettronica.
Gli esclusi dall’obbligo
  • Le collaborazioni coordinate e continuative (art. 2, c. 1 del D. Lgs. n. 81/2015): applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, che prevede la comunicazione entro il giorno antecedente  a  quello  di  instaurazione  del rapporto all’ente gestore dei servizi per il lavoro.
  • Le prestazioni occasionali (ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017) per le quali sono già previsti specifici obblighi di iscrizione e comunicazione all’Inps e gestione del rapporto con voucher.
  • Le professioni intellettuali (artt. 2229 c.c.) che prevedono necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi.
  • Le attività autonome esercitate in maniera abituale che richiedono la partita Iva (precisazione: se svolta occasionalmente un’attività non corrisponde a quella esercitata in regime Iva, la stessa potrebbe rientrare nell’ambito del lavoro autonomo occasionale).
  • I rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (esempio: riders).

A chi spetta l’onere?
L’obbligo della comunicazione obbligatoria interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
L’obbligo di preventiva comunicazione riguarda:
  • i rapporti avviati dopo il 21.12.2021;
  • oppure, se avviati prima, ancora in corso alla data del 11.01.2022.

Contenuto della comunicazione
  • Dati del committente e del prestatore.
  • Luogo della prestazione.
  • Sintetica descrizione dell’attività.
  • Data inizio prestazione e presumibile durata (se l’attività durerà oltre al termine indicato sarà necessaria una nuova comunicazione).
  • Presumibile compenso, se stabilito prima dell’inizio dell’attività.
In assenza dei dati riportati la comunicazione sarà considerata omessa.
 
E' possibile annullare o modificare una comunicazione già trasmessa, prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Sanzioni
In caso di mancata o tardiva comunicazione preventiva, verrà applicata la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00 per ogni lavoratore autonomo occasionale interessato.

Osservazioni
L’articolo è stato redatto alla fine di gennaio ed è stata emessa solamente una nota con le “prime indicazioni” da parte dell’Ispettorato, seguita da una seconda contenente ulteriori chiarimenti, sottoforma di FAQ, in considerazione di alcuni quesiti sollevati. Questo significa che nei mesi successivi ci potrebbero essere ulteriori interventi per chiarire dubbi o interpretazioni che emergeranno in seguito all’effettivo controllo e riscontro tra teoria e pratica nel mondo del lavoro.

Riguardo l'autore

Mattia Panziera

Mattia Panziera

Area: Lavoro