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Adozione e affidamento

Tutele per i genitori tra particolarità e conferme

Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità all'art. 26 prevede la disciplina applicabile anche per i genitori lavoratori dipendenti che abbiano deciso di adottare o abbiano ottenuto in affidamento un minore italiano o straniero. L'art. 80 L. 184/1983 ha equiparato, a tale scopo, l'affidamento all'adozione e dunque per entrambe queste forme di genitorialità sono individuate un insieme di tutele e di protezioni analoghe a quelle previste per la maternità naturale o biologica. Esistono tuttavia alcune differenze e particolarità che traggono origine dalla differente natura dei due istituti, uno definitivo (l'adozione) ed uno che assume un carattere intrinsecamente temporaneo (l'affidamento o affido).


Adozione
L’adozione è un provvedimento giuridico, attraverso il quale una coppia può riconoscere come figli legittimi dei soggetti rimasti senza i genitori naturali, non riconosciuti da questi o che comunque si trovino in una situazione di abbandono.
Per poter adottare un bambino è necessario venire considerati idonei da parte del Tribunale per i minori, il quale si serve dei servizi socio-assistenziali presenti sul territorio per svolgere le verifiche di cui ha bisogno.
 
Requisiti di idoneità
Affinché gli adottanti siano riconosciuti idonei devono possedere i seguenti requisiti fondamentali:
  • essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni, senza nessuna separazione di fatto o conviventi da 3 anni con impegno al matrimonio;
  • la differenza di età tra adottato e adottante deve essere compresa tra i 18 ed i 45 anni;
  • essere idonei ad educare e istruire; 
  • essere in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

Affidamento preadottivo
In Italia (come in alcuni Paesi di origine dei minori) è previsto che, prima della pronuncia dell’adozione definitiva, ci sia un periodo di convivenza del bambino con la coppia aspirante alla sua adozione, al termine del quale il Tribunale verifica la positività dell’abbinamento e pronuncia la sentenza di adozione. 
Durante il periodo di affidamento preadottivo i servizi territoriali competenti incontrano la famiglia per valutare la situazione e svolgono gli opportuni interventi per favorire l’inserimento del minore nella sua nuova famiglia. 
 
Al termine del periodo di affidamento preadottivo, che dura 1 anno, con possibilità di proroga, qualunque sia la durata prevista nel Paese d’origine, una volta che i coniugi abbiano ricevuto il provvedimento d’adozione emesso dal Paese d’origine del bambino, il Tribunale per i minorenni verifica l’effettivo interesse del minore all’adozione definitiva e decide di conseguenza. 
I Paesi d’origine che prevedono l’affidamento preadottivo sono: le Filippine, la Thailandia, la Slovacchia, la Lettonia, il Portogallo, nonché numerosi Paesi africani (tra i quali Senegal, Gambia e Benin).

Affidamento
L’affido familiare, infine, è un istituto giuridico che tutela i diritti del minore e consiste nell’affidamento temporaneo di un minore. La L. 184/1983 prevede l’affido familiare nel caso in cui una famiglia stia attraversando un momento di difficoltà e non sia in grado di garantire un ambiente idoneo a una crescita sana ed equilibrata.
Questo può avvenire per gravi motivi di salute di uno o entrambi i genitori, carenze comportamentali o negligenza da parte dei genitori, conflitti familiari o altre situazioni che possono minare o mettere in pericolo il benessere e lo sviluppo psico-fisico del bambino. 
L’affido può durare fino a 2 anni, durante i quali la famiglia affidataria ha il compito di provvedere all’educazione e al mantenimento del minore, occuparsi delle sue esigenze affettive e materiali e mantenere i suoi rapporti con la famiglia di origine. L’affidamento non modifica la natura giuridica del rapporto tra il bambino e i suoi genitori naturali, i quali restano a tutti gli effetti i suoi genitori legittimi.

Congedo di maternità e di paternità
Le lavoratrici dipendenti o, in alternativa, i lavoratori dipendenti che hanno adottato un minore hanno diritto ad un periodo di congedo e alla relativa indennità economica della durata massima di 5 mesi, anche se durante il congedo il minore raggiunge la maggiore età. I genitori che hanno in affidamento (non preadottivo) un minore hanno diritto ad un congedo della durata massima di 3 mesi. 

Es. titolo paragrafo

Il genitore deve presentare all’Inps e al datore di lavoro la domanda di congedo, corredata dalla certificazione dell’ente autorizzato all’adozione dalla quale si rilevi la data di ingresso in famiglia del minore, la durata delle assenze dal lavoro e l’avvio del procedimento presso il Tribunale per la conferma della validità dell’adozione o affidamento. In caso di adozione e affidamento preadottivo internazionale entrambi i genitori possono usufruire anche di un congedo non retribuito della durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione o l’affidamento.

Riposi giornalieri
La Corte Costituzionale, con la sentenza 1.04.2003, n. 104, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 45 del Testo Unico sulla maternità (D.Lgs. 151/2001) nella parte in cui prevede che i riposi si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, solamente entro il 1° anno di vita del bambino.
Secondo la Corte, infatti, la limitazione temporale avrebbe di fatto reso inapplicabili, con evidente violazione del principio di eguaglianza, i riposi a favore delle madri adottive o affidatarie, giacché, nella quasi totalità dei casi, i bambini dati in adozione o in affidamento entrano nella famiglia adottiva o affidataria quando hanno già compiuto il 1° anno di età.
 
I genitori di bambini adottati o presi in affidamento, in base a tale sentenza, hanno diritto a fruire dei riposi giornalieri entro il 1° anno dall’ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.

Secondo l’integrazione dell’Inps (Circ. n. 91/2003) la circostanza che la pronuncia della Corte Costituzionale faccia generico riferimento all’affidamento, senza darne una qualificazione giuridica, depone a favore dell’applicabilità della sentenza in oggetto, sia nell’ipotesi dell’affidamento preadottivo, che nell’ipotesi dell’affidamento provvisorio.

Es. titolo paragrafo
A differenza di quanto previsto per i figli “biologici”, per i quali i genitori possono fruire dei riposi giornalieri solo al termine del periodo di astensione obbligatoria post-partum, la lavoratrice che abbia adottato o preso in affidamento un minore può utilizzare i riposi giornalieri a partire dal giorno successivo all’ingresso del bambino in famiglia, in luogo del congedo di maternità di cui all’art. 26 del T.U. o del congedo di paternità. Questo perché la fruizione del congedo di maternità in caso di adozione o affidamento non è obbligatoria come in caso di parto, come non lo è la fruizione del congedo di paternità. Ovviamente, la successiva richiesta di congedo di maternità/paternità (non oltre il 3° mese dall’ingresso in famiglia) sostituisce la richiesta, per i giorni coincidenti, dei riposi (orari) giornalieri. La madre adottiva o affidataria può beneficiare dei riposi giornalieri durante il congedo parentale del padre adottivo o affidatario, ma non anche durante il congedo di paternità di quest’ultimo. Il padre adottivo o affidatario, invece, non può godere dei riposi suddetti né durante il congedo di maternità, né durante il congedo parentale della madre nonché durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro della stessa.

Es. titolo paragrafo

 

Riguardo l'autore

Pietro Giacomazzi

Pietro Giacomazzi

Area: Diritto del lavoro e legislazione sociale