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Abbandono di rifiuti

Attenzione a non commettere reato



A chi non è mai capitato di vedere ragazzi mentre cantano davanti ad un falò in una calda estate. Probabilmente tutti abbiamo avuto un’esperienza di tal genere con amici. In quelle occasioni, allieta la serata una buona pizza tagliata a tranci, accompagnata da bibite di diverso tipo. Ebbene, dove vengono smaltiti i cartoni e le bottiglie in vetro o in lattina? Quante volte ci si è chiesti dove smaltire il mozzicone di sigaretta, il fazzoletto inumidito dopo esserci puliti le mani, la bottiglietta di acqua dopo una passeggiata: questi sono alcuni dei tanti momenti in cui ci si può porre la domanda su come dobbiamo disfarci del materiale. Ed è proprio questo “disfare” che non dobbiamo sottovalutare, perché ha acquisito un significato giuridico importante. Il “disfare” è l’istante in cui dobbiamo rispettare regole ben definite, usufruendo dei cestini pubblici o dei luoghi pubblici di raccolta o, infine, differenziando il materiale nelle proprie case. Quando si intende “disfare” il materiale, questo diventa un rifiuto e non bisogna abbandonarlo nei luoghi più diversi.

Illecito amministrativo o penale?
Ed ecco il primo principio da rispettare: non bisogna mai abbandonare un materiale per disfarsi. La conseguenza dell’abbandono è una sanzione, che può essere limitata al pagamento di una somma di denaro con il semplice verbale della polizia municipale o delle altre autorità preposte al controllo, ma che può ora essere di maggiore gravità. Infatti, se prima l’abbandono era punito con una sanzione amministrativa, ora è diventato un fatto sanzionato penalmente. Prima della recente modifica legislativa, essendo prevista solo la sanzione amministrativa e non penale, era indifferente, ad esempio, l’abbandono del sacchetto della spazzatura accanto il cassonetto di raccolta rispetto all’abbandono del sacchetto in area appartata. Trattavasi, in ogni caso, di un comportamento illecito punito con una sanzione pecuniaria, fastidiosa, ma semplice sanzione amministrativa.
 
Con la recente modifica legislativa vigente dal 10.10.2023, il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152, detto anche Testo unico Ambiente, all’art. 255 disciplina l’ipotesi di «Abbandono di rifiuti» con effetti rilevanti per gli utenti, perché l’abbandono è diventato un fatto sanzionato penalmente con un’ammenda che può arrivare anche ad € 10.000,00 e, nel caso di rifiuti pericolosi, a € 20.000,00.

Bisogna comprendere, ora più che mai, le differenze tra il non corretto conferimento di rifiuti rispetto al vero e proprio abbandono per evitare di trovarsi dinanzi ad un giudice per essere processati. Nel primo caso, non si può parlare certo di violazione della norma penale, mentre sicuramente è da sottoporre ad indagine penale chi abbandona un sacchetto di rifiuti in luogo appartato. Capiamo meglio ciò che può accadere ora dal momento che l’abbandono di rifiuti è diventato un reato. Ritorniamo ad uno degli esempi di cui abbiamo già parlato. Accadeva spesso che ragazzi, dopo un falò sulla spiaggia, lasciavano non correttamente i cartoni delle pizze in terra, accanto ai cestini di raccolta. Tale comportamento certamente andava sanzionato amministrativamente. Oggi, si potrebbe ritenere che, in questo caso, si rientri nella ipotesi penalmente rilevante? 

Conferimento irregolare o abbandono
Bisogna distinguere attualmente il vero e proprio abbandono dal conferimento irregolare, ipotizzando solo nel primo caso un reato. È da escludere la rilevanza penale nelle ipotesi di smaltimento del rifiuto da parte del cittadino senza il rispetto delle regole della raccolta differenziata, ad esempio nell’ipotesi di posizionamento del rifiuto non all’interno del cassonetto, ma vicino a questo, poiché in tal modo egli non vuole abbandonare il rifiuto sul terreno, tanto da averlo portato in un’area che egli sa essere destinata alla successiva raccolta. Ovviamente, al contrario, è reato se, furbamente, lasciamo in terra su uno spazio appartato il sacchetto del materiale da disfare dopo un pic nic in montagna.
 
Vi sono, infine, alcuni casi in cui è già il legislatore a prevedere espressamente la sola sanzione amministrativa, come nel caso di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi e di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni.

Ricapitolando: dopo avere utilizzato qualunque materiale, di cui dobbiamo disfarci, dobbiamo seguire regole precise di smaltimento. Se siamo a casa, bisogna seguire le modalità di raccolta previste nel Comune; se siamo fuori casa in luoghi pubblici, bisogna utilizzare gli appositi contenitori destinati alla raccolta messi a disposizione dal Comune. Mai abbandonare i rifiuti, perché potrebbe costare caro. 

Riguardo l'autore

Luigi Aloisio

Luigi Aloisio

Area: Diritto civile e diritto ambientale