Cosa cambia in busta paga dal 2026

Principali novità della legge di Bilancio

La legge di Bilancio per il 2026 (L. 199/2025), già in vigore dal 1.01.2026, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2025.
Come ogni anno essa contiene misure rivolte a cittadini e imprese nel rispetto del principio di far quadrare i conti dello Stato, operazione che questa volta si è rivelata piuttosto complessa.



Più soldi in busta paga con la riduzione della seconda aliquota Irpef
Nell’intento di ridurre la pressione fiscale ad un cospicuo numero di contribuenti (sono circa 13 milioni quelli interessati) l’aliquota che si applica sullo scaglione di reddito compreso tra € 28.000 e € 50.000 è stata abbassata dal 35% al 33%.

La riduzione dell’aliquota Irpef del secondo scaglione provocherà, di fatto, un aumento del reddito disponibile per un importo che sarà compreso tra un minimo di € 20 all’anno, per chi dichiara € 29.000, e un massimo di € 440 all’anno, per coloro che dichiarano un reddito da € 50.000 in su e fino a € 200.000, importo oltre al quale il beneficio non compete più in quanto è stabilito che le detrazioni d’imposta spettanti (con esclusione di quelle derivanti da spese sanitarie) sono sterilizzate da un 
importo pari proprio a € 440.

Cosa resta nelle tasche dei contribuenti?

Si va in pensione più tardi

Da gennaio di quest’anno non si potrà più accedere alla pensione beneficiando delle 2 misure denominate “Opzione Donna” e “Quota 103”, il che significa che non si potrà più andare in pensione, rispettivamente, a 61 anni (addirittura 59 se lavoratrici con figli) o a 62 anni di età e 41 di contributi versati.
Ci si potrà aggrappare tuttavia, ma solo per quest’anno, alla cosiddetta APE sociale, il particolare trattamento che consiste in un’indennità pari all’importo della rata mensile della pensione che spetterebbe al momento dell’accesso e fino ad un massimo di € 1.500 che viene corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi, a favore di particolari categorie di soggetti.

Dal 2027 aumenterà l’età pensionabile attraverso l’incremento limitato di 1 mese solo, meccanismo confermato a regime per il 2028 con l’aumento di 3 mesi. Questo aumento vale per tutti i lavoratori tranne per coloro che svolgono attività gravose, sono addetti a lavori usuranti, sono lavoratori precoci.
Questi dunque i requisiti per andare in pensione nel prossimo triennio, fatte salve ulteriori (prevedibili) modifiche che non mancheranno di intervenire nel tempo su un argomento così delicato e di vastissima portata.

Riguardo alla pensione anticipata, “requisito” non significa “diritto” alla decorrenza del trattamento, quest’ultimo si consegue trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (cosiddetta “finestra”), che, nel 2028, comporta di fatto un’uscita a 43 anni e 1 mese per gli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne.

 

Regime fiscale agevolato sui rinnovi contrattuali
La legge di Bilancio introduce una tassazione di favore, con aliquota al 5% (sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali), sugli aumenti di stipendio derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026 e corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano dichiarato nel 2025 un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 33.000.
Anche questa misura, di fatto, porterà ad una maggiore disponibilità in busta paga: ad esempio, un aumento contrattuale di € 100 al mese consentirà di disporre di € 95 in più contro i circa, in media, € 60 se sull’aumento si applicassero le aliquote Irpef ordinarie.

Detassate, con limite, le indennità e le maggiorazioni retributive per lavoro notturno e turni    
Al lavoratore del settore privato che nell’anno 2025 abbia conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000, salvo che non vi rinunci espressamente, è applicata un’imposta sostitutiva (dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali) del 15% sulle somme che gli vengono corrisposte come maggiorazioni e indennità per lavoro, per lavoro prestato nei giorni festivi o di riposo settimanale, nonché per indennità di turno previste dai C.C.N.L., entro il limite annuo di € 1.500.    

Potenziati il congedo parentale e il congedo per malattia dei figli minori
Da quest’anno è possibile richiedere il congedo parentale anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni, misura estesa anche al prolungamento del congedo (estensione fino al 14° anno di età del bambino), fruibile in misura continuativa o frazionata per un periodo massimo non superiore ai 3 anni per ogni minore in situazione di gravità. Riguardo ai congedi per malattia dei figli di età superiore a 3 anni ora è possibile fruire di 10 giorni annui per malattia del figlio fino al compimento del 14° anno (in precedenza era l’8°). 

Riguardo l'autore

Antonio Bevacqua

Antonio Bevacqua

Area: Fiscale e societario