L’articolo risponde, in particolare, alla domanda: “Cosa succede alle detrazioni edilizie in caso di eredità?
Le detrazioni edilizie che stava recuperando in dichiarazione dei redditi la persona defunta passano automaticamente agli eredi insieme all’immobile in questione?”
Il Tuir, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, consente di detrarre dall’Irpef un importo che attualmente è pari al 36% delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sia sulle parti comuni degli edifici residenziali, sia sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e sulle relative pertinenze.
L’importo è elevato al 50% se le spese vengono sostenute dai titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso) sull’abitazione principale. La detrazione che ne deriva viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute.
Ma cosa accade se l’immobile per il quale si è beneficiato della detrazione viene ceduto per atto tra vivi o “mortis causa” nel corso del periodo di fruizione della detrazione?
È presto detto: le detrazioni non si perdono, ma occorre porre molta attenzione alle particolari regole previste per questi casi.
1. Cessione per atto tra vivi
In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente persona fisica o al donatario.
2. Morte del titolare
Nel caso, invece, di acquisizione dell’immobile per successione, la norma stabilisce che le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Sulla materia, oltre a quanto già chiarito con la Circolare n. 17/E/2023, l’Agenzia delle Entrate, a causa dei numerosi interpelli ricevuti nel tempo, è intervenuta quest’anno con l’emanazione del Principio di diritto n. 7, puntualizzando alcuni importanti concetti.
Cosa si intende per “detenzione materiale e diretta dell’immobile”
La “detenzione materiale e diretta dell’immobile”, cui fa riferimento la norma, “sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale”.
Casistiche
La detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia affittato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.
L’erede che non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente perché, ad esempio, concesso in comodato o in affitto, potrà beneficiare al termine del contratto di locazione o di comodato delle eventuali rate residue di competenza.
Se al momento di apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile non è possibile detrarre la quota di competenza dell’anno del decesso, salvo che, nel corso degli anni successivi, uno o più eredi acquisiscano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, potendo così detrarre le eventuali quote annuali residue.
La detenzione materiale e diretta dell’immobile deve risultare per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Pertanto, se uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile in corso d’anno e in un momento successivo all’apertura della successione, il diritto alla detrazione delle eventuali quote annuali residue sussisterà solo per i periodi d’imposta successivi, nei quali la detenzione materiale e diretta dell’immobile sia mantenuta ininterrottamente dal 1.01 al 31.12.
RIPARTIZIONE DELLE DETRAZIONI TRA GLI EREDI
La detrazione spetta in parti uguali agli eredi.
Se il numero di eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile varia, anche il diritto alla detrazione deve essere ripartito in maniera consequenziale tra loro in ciascun anno, fatto che potrebbe portare a dividere la detrazione in modo diverso da un anno all’altro.
Se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone gli altri la disponibilità.
Se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede; in tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite poiché per loro viene meno la detenzione materiale e diretta del bene.
COMPILAZIONE DEL MODELLO 730
L’erede che possiede l’immobile al 31.12 dell’anno del decesso può includere la quota di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Secondo quanto previsto dalla normativa, nel modello 730 dovrà indicare le detrazioni per ristrutturazioni relative al defunto seguendo i seguenti passaggi:
- Quadro E: oneri e spese detraibili e oneri deducibili;
- Sezione III A: spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde;
- righi da E41 A E43: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso;
- Colonna 5: indicare il codice 4 se l’immobile è stato ereditato, acquistato o ricevuto in donazione da una persona che aveva rateizzato la spesa sostenuta negli anni precedenti, secondo la consueta suddivisione in 10 rate.

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