Sono arrivate le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per ottenere il bonus prima casa, indirizzato a chi ha meno di 36 anni e un indice Isee fino a € 40.000,00. Il bonus esiste dal 26.05.2021 e resterà in vigore fino al 31.12.2022 (inizialmente era previsto fino al 30.06.2022) ma ora l'Agenzia ha chiarito alcuni dubbi.
I benefici
Oltre alla possibilità di usufruire di una garanzia statale sul 100% del mutuo, chi compra casa al momento del rogito non paga l’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Se si acquista da un’impresa edile, in più, si può recuperare quanto pagato per l’Iva (il 4% del costo) con un credito d’imposta, da utilizzare in dichiarazioni dei redditi o tramite F24. Cade anche l’imposta sostitutiva sul mutuo, che per la prima casa è dello 0,25%. Dai benefici sono escluse le case di lusso.

Se si compra in due
Se si acquista casa in due e non si appartiene allo stesso nucleo familiare, entrambi devono avere al momento del rogito il proprio Isee. Il tetto resta di € 40.000,00 per ciascuno, ma se uno dei due non ha i requisiti di età o di reddito, non si perde per intero il beneficio: le imposte saranno pagate solo in parte, in relazione alla quota di chi beneficia delle agevolazioni.

Se si fa il preliminare
Se si fa il preliminare le imposte vanno pagate per intero, ma dopo l’acquisto si può fare una richiesta scritta di rimborso all’Agenzia delle Entrate sulle tasse pagate su acconti e caparre. Ci sono 3 anni di tempo.
 
Bonus prima casa: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Cosa sono
Si tratta di una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale. Per esempio, con i benefici “prima casa” sono ridotte sia l’imposta di registro, se si acquista da un privato, sia l’Iva, se si acquista da un’impresa. Inoltre, non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.

A chi interessano
Queste agevolazioni interessano chi acquista un’abitazione principale e, in generale, si applicano quando:
  • il fabbricato appartiene a determinate categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare); A/6 (abitazioni di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi);
  • il fabbricato si trova nel Comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora;
  • l’acquirente rispetta determinati requisiti (non essere titolare di un altro immobile nello stesso Comune e non essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa). 
Vantaggi
Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono: imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%); imposta ipotecaria fissa di € 50,00; imposta catastale fissa di € 50,00. Se, invece, si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono: Iva ridotta al 4% (invece che 10%), imposta di registro fissa di € 200,00; imposta ipotecaria fissa di € 200,00; imposta catastale fissa di € 200,00.

Riguardo l'autore

Alessandra Cinquetti

Titolo: Coordinatore di Redazione di Ratio Famiglia
Contatto: alessandra.cinquetti@gruppocastelli.com