Le multe per infrazioni del Codice della Strada possono essere notificate anche tramite Pec, la Posta elettronica certificata che è l'equivalente digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno. Non sempre però, la notifica tramite posta certificata è legale. A chiarirlo è stato il Garante della Privacy, che di recente è intervenuto per ricordare alcuni limiti.
La multa via Pec: quando è valida
L’Authority è dovuta intervenire di fronte al numero crescente di ricorsi per multe notificate non tramite raccomandata, con le classiche buste verdi o azzurrine che sono spesso presagio di cattive notizie, quanto via e-mail ed esattamente tramite Pec.
Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, infatti, sono valide solo quelle notificate agli indirizzi personali. Significa che, al contrario, quelle arrivate alla Pec “professionale” non hanno validità legale.
Il chiarimento si è reso necessario, nonostante una precedente circolare del ministero dell’Interno (300/A/4027/20/127/9 dell’8.06.2020), perché secondo molti legali le multe alla Pec professionale potevano essere visibili anche ad altre persone che non fossero il diretto interessato, come ad esempio i collaboratori di uno studio.

Il Garante per la Privacy è tornato sull’argomento perché non è detto che una casella Pec sia di uso esclusivo personale dell’intestatario. Al contrario, potrebbe essere accessibile ad altre persone autorizzate a consultarla per motivi di lavoro. Per questo ha chiesto che le contravvenzioni non vengano notificate telematicamente ma con posta raccomandata.

Qual è l’indirizzo Pec valido
L’intervento del Garante, dunque, chiarisce che le multe possono essere inviate soltanto a un indirizzo Pec fornito dall’automobilista al momento dell’infrazione (qualunque sia), quando viene fermato e identificato al momento dell’irregolarità. A prevederlo è il Decreto Ministeriale del 18.12.2017.
Ma ad oggi gli unici elenchi pubblici disponibili sono quelli INI-PEC, per professionisti ed imprese, ed IPA, per le pubbliche amministrazioni. La conseguenza è che finora gli agenti hanno potuto ricavare l’indirizzo Pec del contravventore solo da questi. Ma un indirizzo Pec - sottolinea il Garante - non è detto che sia di uso esclusivo personale dell’intestatario, perché la posta elettronica in questione potrebbe essere consultata anche da altre persone (può succedere, per esempio, per motivi di lavoro).
Il limite, quindi, potrà essere superato solo quando sarà pienamente operativo l’Inad, cioè l’Indice Nazionale dei Domicili digitali per tutte le persone fisiche e non solo per professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni.

La Pec vale per tutte le infrazioni?
Un motivo di confusione riguardo alla validità delle notifiche ha a che fare anche col tipo di infrazione.
C’è chi pensa che alcune, come quelle relative alla Ztl o al superamento del limite di velocità rilevato con tutor, non possano essere notificate via Pec. In realtà non è sempre così: in caso di multe effettuate con apparecchi elettronici, come per esempio l’autovelox, non è possibile la notifica automatica da parte degli apparecchi di controllo (esempio, il rilevatore di Ztl o il tutor) all’indirizzo Pec che risulta incrociando il numero di targa, il codice fiscale dell’intestatario e la relativa Pec. Ma se il vigile estrapola le immagini, le visiona ed invia la notifica via Pec, questa può essere regolare. Sempre a patto, però, che il titolare l’abbia fornita in maniera esplicita e che non si tratti di Pec aziendale o professionale.

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Riguardo l'autore

Giacomo Cinquetti

Titolo: Libero professionista
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