L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) contiene i dati dei cittadini italiani che, per vari motivi, si trovano a risiedere all'estero per un periodo superiore i 12 mesi.
La tenuta di tale anagrafe è di competenza dei singoli Comuni italiani, i quali hanno il proprio registro alimentato dai dati e dalle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero; tali registri a loro volta contribuiscono, sommati tutti assieme, a formare il registro nazionale istituito presso il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno.
Iscrizione
L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita e, secondo la vigente normativa, ne sono obbligati:
  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • i cittadini che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono invece iscriversi:
  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad 1 anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Con l’iscrizione si verifica la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza ma si mantiene comunque la cittadinanza italiana.

Perchè iscriversi?
La mancata iscrizione, nonostante sia un diritto-dovere del cittadino, non è sanzionata ma chi ha in programma di trasferirsi all’estero per un periodo superiore all’anno ne ha comunque tutto l’interesse per una serie di motivi. Iniziamo col dire che tale iscrizione costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali ad esempio:
  • la possibilità di votare per le elezioni politiche e per i referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché delle certificazioni;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E).
Benefici fiscali
Inoltre, la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente permette di godere di benefici fiscali. Ad esempio, un cittadino italiano residente a Londra ma non iscritto all’A.I.R.E., mantenendo la residenza nel Comune di origine sarà considerato fiscalmente residente in Italia e questo comporterà il dover assoggettare ad IRPEF anche il reddito prodotto nel Regno Unito; l’iscrizione all’A.I.R.E. invece, facendo venir meno la residenza anagrafica in Italia, gli permetterà di poter dimostrare di non essere più fiscalmente residente e, quindi, di non dover pagare l’IRPEF sui redditi prodotti al di fuori del territorio italiano.
Si evidenzia però che iscriversi all’A.I.R.E. è indispensabile per non versare le imposte in Italia, anche se non è sufficiente. Se infatti esistono una serie di elementi da cui si possa desumere che il contribuente abbia comunque mantenuto il domicilio o la dimora in Italia, ad esempio per la presenza di familiari oppure la disponibilità di un’abitazione, l’Agenzia delle Entrate potrà comunque considerarlo fiscalmente residente ed obbligarlo a versare l’IRPEF anche sui redditi prodotti all’estero.

Rientro in Italia
Una volta rientrati definitivamente in Italia, i cittadini iscritti all’A.I.R.E. dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’A.I.R.E. con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente) e comunicherà il rimpatrio al Consolato di provenienza.

Svantaggi
Fino ad ora abbiamo evidenziato i vantaggi derivanti dall’iscrizione all’A.I.R.E. La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente ha comunque anche degli svantaggi, il principale dei quali è che si perde l’assistenza sanitaria italiana. Questo svantaggio è sicuramente la ragione principale che negli anni ha determinato molte situazioni di trasferimenti all’estero di connazionali senza iscrizione A.I.R.E. Infatti, i cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con il nostro Paese, perdono il diritto all’assistenza sanitaria in Italia all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’A.I.R.E. e dovranno pertanto attivarsi per maturare il diritto all’assistenza sanitaria nel Paese ospitante. Fanno eccezione i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono l’assistenza sanitaria in Italia e all’estero.
Tuttavia, la normativa prevede che i non residenti cittadini italiani o i titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrano temporaneamente in Italia senza avere una copertura assicurativa pubblica o privata, hanno comunque diritto, a titolo gratuito, alle prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni in un anno solare.

Riguardo l'autore

Costantino Pesenti