“Mi hanno assunto con contratto di apprendistato”, “hanno assunto mia figlia come apprendista”, “mi sono laureato e adesso mi propongono un contratto di apprendistato”. Queste solo alcune delle frasi che spesso sentiamo esprimere con un tono di velata perplessità in merito alle assunzioni di giovani.
Cerchiamo di fare chiarezza su questa tipologia contrattuale, che viene spesso vista come “il diavolo” invece che come opportunità ed investimento, e proviamo una volta per tutte a superare questo spauracchio dell'apprendistato.
Cos’è l’apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato che presenta alcune grosse differenze rispetto ad altre tipologie contrattuali. Si è soliti pensare che si tratti di contratto a tempo determinato, ma questo risulta essere uno degli errori più comuni; infatti il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato.
Seppur a tempo indeterminato l’apprendistato presenta una particolarità di non poco conto, in quanto è consentito alle parti recedere dal contratto al termine del periodo formativo.
La caratteristica principale di questo contratto è appunto la formazione. L’apprendistato è, infatti, un contratto finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Intorno a tale peculiarità ruotano tutte le regole specifiche previste dalla normativa.
Negli anni la regolamentazione inerente tale tipologia contrattuale è stata modificata, rivisitata e integrata più e più volte fino ad arrivare al testo attualmente in vigore, il D. Lgs. 81/2015.

Le tipologie di apprendistato
Si è soliti parlare di apprendistato senza specificarne la tipologia, tuttavia è necessario precisare che di apprendistato esistono 3 differenti tipi:
  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, anche detto apprendistato di 1° livello;
  2. apprendistato professionalizzante, anche detto apprendistato di 2° livello;
  3. apprendistato di alta formazione e ricerca, anche detto apprendistato di 3° livello.
Tutte le tipologie sono finalizzate alla formazione e all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, con caratteristiche parzialmente diverse tra loro. è poi presente una sottocategoria del 2° livello, che prevede la possibilità di inserire nel mondo del lavoro con contratto di apprendistato lavoratori di qualsiasi età, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, benché beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
A seconda della tipologia, e fatto salvo il caso specifico appena menzionato, sono individuati precisi limiti di età del lavoratore, i quali devono essere rispettati al solo momento dell’assunzione. Sarà pertanto possibile il superamento dei limiti di età imposti dalla normativa, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. Anche la durata del contratto, che coincide con la durata del periodo formativo, dipende dal tipo di apprendistato.
Con l’apprendistato di 1° livello è possibile assumere giovani che abbiano un’età compresa tra i 15 ed i 25 anni (25 e 364 giorni). La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
Con l’apprendistato di 2° livello possono essere assunti giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni (29 e 364 giorni). La durata è stabilita dai contratti collettivi applicati in azienda in base alla qualificazione da raggiungere e non può essere comunque superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano.
Con l’apprendistato di 3° livello possono essere assunti giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 e 364 giorni) e la durata è stabilita da Regioni e Province autonome o dalle istituzioni formative.

La regolamentazione
Le 3 tipologie di apprendistato sono accomunate da alcune regole che la normativa prevede uguali per tutti i livelli; si differenziano poi per aspetti specifici, propri di ognuno di essi.
La durata minima dei contratti è di 6 mesi, mentre la durata massima viene stabilita in base alla tipologia e come sopra illustrato.
Mentre per l’apprendistato di 2° livello non è presente un ente terzo che stabilisce, insieme al datore di lavoro, le regole applicative, negli altri 2 livelli di apprendistato sono sempre presenti enti terzi (es.: istituzioni scolastiche, università, enti di ricerca, ecc.) che, insieme all’azienda, prevedono un insieme di regolamentazioni di base a cui il rapporto di lavoro deve rifarsi.
Come anticipato in apertura l’elemento caratterizzante dei contratti di apprendistato è sempre la formazione; il giovane, infatti, fa il suo ingresso in azienda senza possedere la qualificazione specifica e piena per l’attività che dovrà, step by step, imparare a gestire in piena autonomia, e viene affiancato da soggetti competenti e supportato da formazione continua, erogata nelle più svariate forme (affiancamento, aula, applicata sul campo, e-learning, ecc.). Mentre nel 1° e nel 3° livello la formazione viene erogata sia dall’azienda che dall’istituto scolastico, per il 2° livello di apprendistato la formazione professionalizzante, ossia quella propria del mestiere, nella stragrande maggioranza dei casi viene direttamente erogata dall’azienda sul campo, ed è poi affiancata da alcune ore (che variano da 40 a 120) di formazione di base-trasversale, solitamente erogata da enti esterni regionali.
Fatto salvo quanto già illustrato in tema di possibilità di recedere dal contratto, senza motivazione, al termine del periodo formativo (previsto per tutte le tipologie tranne per la sottocategoria del 2° livello per lavoratori disoccupati), fermo ovviamente restando l’obbligo di preavviso o in alternativa il riconoscimento di un’indennità sostitutiva, durante il periodo formativo vigono invece le normali regole previste in tema di licenziamento illegittimo, sussistendo quindi l’obbligo di motivazione in caso di licenziamento. Se al termine del periodo formativo non viene data formale disdetta il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
E' sempre presente, per ogni tipologia, un tutor aziendale, che è il referente per l’apprendistato e può essere considerato il collegamento tra azienda ed apprendista, anche se non è l’unico responsabile della formazione del lavoratore.
A livello formale, è presente un ulteriore documento obbligatorio, che può essere integrato alla lettera d’assunzione oppure separato. Si tratta del piano formativo, all’interno del quale viene dettagliato tutto il percorso formativo per l’intero periodo di apprendistato. Inoltre in azienda sarà necessario conservare e compilare passo passo il libretto formativo, per attestare tutta la formazione effettuata.
All’apprendista, indipendentemente dalle agevolazioni riconosciute all’azienda, viene estesa l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria, intesa nelle seguenti forme: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione contro le malattie; assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia; maternità; assegno familiare; assicurazione sociale per l’impiego. Pertanto l’apprendista risulta completamente tutelato sotto i più svariati aspetti.

Le agevolazioni
Trovandoci di fronte ad un contratto formativo, che consente l’inserimento in azienda di personale non ancora completamente qualificato, autonomo e/o formato, la normativa, per alleggerire il costo del lavoro del datore che ha scelto una risorsa da formare, concede all’azienda agevolazioni importanti, di 3 tipologie:
  • agevolazione retributiva. è prevista la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
  • agevolazione contributiva. In base alla tipologia di apprendistato ed alle dimensioni aziendali sono previste agevolazioni contributive molto alte;
  • agevolazione normativa. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (es. non vengono considerati nella base di computo per l’applicazione della normativa in tema di licenziamenti, seppur ovviamente rimangano tutelati contro i licenziamenti illegittimi come sopra esposto).
Alla luce di quanto sopra, le sanzioni per l’azienda che non dovesse rispettare la normativa sull’apprendistato sono da non sottovalutare.

Una volta terminata questa analisi, perché allora non iniziare a considerare l’apprendistato come un’opportunità ed un investimento, sia per l’azienda, che investe nella formazione di una risorsa, che per il lavoratore che ha la possibilità di fare il suo ingresso in una realtà aziendale e di crescere al suo interno?

Riguardo l'autore

Francesca Bravi

Titolo: Consulente del Lavoro
Contatto: francescabravi@studiobravi.com