Vogliamo richiamare l'attenzione su un tema già affrontato all'interno di altri articoli a cui ora dedichiamo uno spazio apposito. Si tratta della tracciabilità dei pagamenti ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali.
Novità detraibilità spese sostenute dall’1.01.2020La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ai cc. 679 e 680 ha disposto che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, con decorrenza 1.01.2020.
Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere già dal 2020, non possono più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Art. 1, c. 679 L. 160/2019 Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 TUIR e in altre disposizioni normative, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti. |
Sulla base di tali disposizioni al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi (730/2021 oppure modello Redditi/21) della detrazione di tutti gli oneri che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento deve avvenire solamente mediante:
- bonifico bancario o postale;
- ulteriori sistemi “tracciabili”.
Quali spese vanno tracciate
TIPOLOGIA DI SPESE
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Occorre precisare che gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati.
Spese sanitarie - esclusione
Il c. 680 della citata Legge prevede tuttavia una deroga al pagamento tracciato, con la possibilità, quindi, del pagamento anche per contanti, per le seguenti spese:
- medicinali;
- dispositivi medici (acquisto e/o noleggio);
- prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Art. 1, c. 680 L. 160/2019 La disposizione di cui al c. 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. |
Quali sistemi di pagamento
Oltre ai sistemi di pagamento “tradizionali” quali bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, si ritengono idonei anche i bollettini bancari MAV, quelli postali o PagoPA.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 230/2020 ha chiarito che per “altri sistemi di pagamento”: “devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria, tra cui è possibile far rientrare, ad esempio, il pagamento effettuato tramite un istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC”.
Il contribuente può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. Pertanto, nel caso la fattura/ricevuta indichi il mezzo di pagamento tracciabile utilizzato, non occorre la produzione della prova del pagamento.
Con riferimento alle carte di credito si ricorda che rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo.