Dal 1.01.2021 sono entrate in vigore nuove norme di controllo per quei correntisti che si trovano in difficoltà. Secondo tali norme lo sconfinamento deve superare la “soglia di rilevanza”, cioè superare contemporaneamente sia una soglia assoluta (€ 100,00 o € 500,00, se si è privato nel primo caso, se si è impresa nel secondo) sia una relativa (1% dell'esposizione totale); inoltre lo sconfinamento deve protrarsi per oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni casi come per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni).


Da gennaio regole più stringenti
Le nuove regole sono il frutto di un compromesso negoziale europeo e per l’Italia introducono criteri differenti da quelli attualmente utilizzati per alcuni aspetti più stringenti. Il cliente rischia di finire nella lista nera per effetto di una nuova classificazione di default. Dal 1.01.2021 gli intermediari devono classificare in stato di default il cliente che non adempie per 3 mesi alle proprie obbligazioni creditizie vantate dal gruppo bancario o finanziario nei suoi confronti qualora l’ammontare dell’inadempimento sia superiore a € 100,00 e all’1% del totale delle obbligazioni creditizie complessivamente vantate dalla banca. In sostanza, da gennaio gli addebiti automatici non sono più consentiti sui conti correnti se non coperti da liquidità sufficienti. Per molti italiani, soprattutto alle prese con le conseguenze economiche subite a causa dell’epidemia da Covid-19, c’è il rischio di uno stop ai pagamenti di utenze, stipendi, contributi previdenziali, rate di finanziamenti.

Quando lo sconfinamento è consentito
Queste nuove regole non vietano che si possano consentire sconfinamenti: le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti di sconfinare oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido. La possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni (la cosiddetta CIV, commissione di istruttoria veloce). Le banche, quindi, possono continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento. Si tratta, tuttavia, di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa. Per questo motivo gli intermediari forniscono informazioni e assistenza ai propri clienti, per sensibilizzarli sulle implicazioni della nuova disciplina, aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e adottare comportamenti coerenti con la nuova disciplina.

Regole arrivate con le linee guida del 2017
Le nuove regole europee che le banche devono utilizzare per identificare le esposizioni in stato di default sono disciplinate a livello europeo dal Regolamento sui requisiti di capitale delle banche, entrato in vigore il 1.01.2014. Per assicurarne un’applicazione uniforme in tutta Europa, la Commissione europea (con un Regolamento del 2018) e l’EBA (con linee guida del 2017) hanno fornito ulteriori specificazioni, applicabili entro il 1.01.2021. Per le banche “meno significative”, che sono vigilate direttamente dalla Banca d’Italia, le nuove regole sono state recepite in Italia a giugno 2019, dopo una consultazione pubblica dove Banca d’Italia ha sottoposto le eventuali criticità anche alle associazioni dei consumatori, all’Abi e altri soggetti. Per le banche “significative”, vigilate dal Meccanismo di vigilanza Unico, ha provveduto la BCE nel 2018 (il 1.01.2021 è stato il termine ultimo per adottarle).

Gli effetti della classificazione a default
Se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione, non è classificato automaticamente anche “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi. La definizione di “sofferenze” non viene toccata dalle nuove regole europee sul default. Gli intermediari segnalano un cliente “in sofferenza” solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito. La classificazione presuppone che l’intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito. Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR. Pertanto non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di € 100,00 per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza, con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l’intero sistema bancario.

Cosa fare
Chi può rischiare di trovarsi in questa situazione è bene che verifichi al più presto la sua posizione. In particolare, è importante verificare tempi e limiti di spesa delle proprie scadenze. è bene contattare la propria banca e concordare eventualmente un piano di rientro.

Riguardo l'autore

Alessandra Cinquetti

Titolo: Coordinatore di Redazione di Ratio Famiglia
Contatto: alessandra.cinquetti@gruppocastelli.com