Quando si apre una successione ereditaria si possono presentare situazioni in cui non sempre la gestione dell'eredità risulta agevole oppure possono sorgere dissidi tra gli eredi o addirittura questi potrebbero risultare irreperibili. In questi contesti è opportuno nominare un curatore dell'eredità giacente.
Vediamo di cosa si occupa il curatore e come richiedere la sua nomina al Tribunale competente.
Quadro normativo - chi è il curatore
L’istituto dell’eredità giacente è regolato dagli artt. 528-532 C.C. ed è volto a garantire l’integrità e la conservazione del patrimonio ereditario nel periodo che intercorre tra l’apertura della successione, ovvero dalla morte del de cuius, e l’accettazione da parte dell’erede.
Lo scopo è di evitare che il patrimonio possa rimanere privo di tutela giuridica oppure subisca danni a scapito degli eredi o dei creditori del de cuius.
 
Art. 528 C.C.
Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.

Viene pertanto nominato un curatore che è di fatto un soggetto terzo che assolve le funzioni di amministratore/gestore e risponde direttamente al giudice che lo ha nominato. Il curatore di eredità giacente é infatti un organo di nomina mediante decreto da parte del Tribunale.

Quando è necessario
La successione si apre alla data del decesso del de cuius; può tuttavia accadere che tra l’apertura della successione e l’accettazione del chiamato o dei chiamati all’eredità, passi un significativo lasso di tempo.
La legge, infatti, fissa il termine di 10 anni entro cui il chiamato può accettare o rinunciare all’eredità. L’accettazione ha, inoltre, efficacia retroattiva, cioè il suo effetto risale al momento dell’apertura della successione. Il curatore quindi assolve la funzione di tutela del patrimonio.
 
Apertura successione
Nomina curatore eredità giacente
  • Mancata accettazione dell’eredità.
  • Mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato.

Diverso è il caso dell’eredità vacante che sussiste quando l’eredità non può più essere accettata.
Tale ipotesi si verifica in particolare quando:
  • non ci sono chiamati all’eredità né testamentari né legittimi;
  • i chiamati all’eredità ci sono ma non possono accettare perché il loro diritto si è prescritto o è decaduto oppure hanno rinunciato all’eredità.
Per la tutela di creditori e legatari in caso di eredità vacante la successione continua con l’istituzione dello Stato quale erede, allo stesso modo in cui ai sensi dell’art. 827 C.C. i beni che non appartengono a nessuno (vacanti) diventano di proprietà dello Stato.

La funzione che svolge
L’art. 529 C.C. indica espressamente quali siano i compiti del curatore:
  • procedere all’inventario dell’eredità;
  • esercitarne e promuoverne le ragioni;
  • rispondere alle istanze proposte contro la medesima;
  • amministrarla;
  • depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili;
  • rendere conto della propria amministrazione.
In pratica, il curatore può compiere tutti gli atti utili alla conservazione e amministrazione dell’asse ereditario, come, ad esempio, sostenere le spese di manutenzione del patrimonio, stipulare un contratto di locazione su un bene immobile facente parte del complesso ereditario, riscuotere canoni di locazione, pagare utenze, escutere crediti e così via.
Nello svolgimento di tali attività, tuttavia, non può agire liberamente, ma per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione occorre sempre l’autorizzazione del tribunale.
 
Art. 529 C.C.
Compiti del curatore di eredità giacente
  • Attività preliminare (redazione dell’inventario).
  • Attività di amministrazione (gestione dei beni, vendita, ecc.).
  • Attività processuale (difendere l’eredità da pretese altrui).
  • Attività di liquidazione (pagamento dei debiti ereditari).

Spetta inoltre sempre al curatore la redazione della dichiarazione di successione per la liquidazione delle imposte dovute, nonché gli adempimenti ad essa connessi.
Il curatore cessa dal suo incarico nel momento in cui l’eredità viene accettata. Cessata quindi l’amministrazione il curatore dovrà compiere tutte le attività necessarie alla chiusura della gestione, rendicontare la stessa e consegnare i beni agli eredi.
Il compenso al curatore, oltre alle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, viene liquidato dal tribunale in sede di chiusura della procedura dopo l’approvazione del rendiconto finale e le somme sono a carico dell’attivo patrimoniale ereditario.

Fac simile domanda di nomina curatore eredità giacente
Ogni tribunale ha la propria prassi, ma sostanzialmente la richiesta di nomina del curatore di eredità giacente segue un’impostazione standard in base alla quale andranno indicati i dati e la qualifica del richiedente, i dati del de cuius e sinteticamente le motivazioni della richiesta.
Di solito il curatore viene nominato in base ad elenchi di professionisti qualificati (avvocati, commercialisti, consulenti del giudice, ecc.) istituiti presso ciascun tribunale.
L’istanza non è gratuita, ma per presentarla occorre pagare il contributo unificato di € 98,00 e imposte di bollo pari ad € 27,00.

facsimile istanza di nomina

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Francesca Motola