Cosa è la donazione
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
Per aversi donazione sono necessari tanto l’elemento soggettivo, che si qualifica nello spirito di liberalità ossia nella consapevolezza di voler conferire ad altri un vantaggio patrimoniale, quanto l’elemento oggettivo. Quest’ultimo detta la crescita del patrimonio altrui ed il conseguente impoverimento del donante (Cass. 6994/00).
Caratteristica delle donazioni dunque è l’animus donandi.

La forma della donazione
Ai sensi dell’art. 782 del Codice Civile, la donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità.
Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con l’indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L’accettazione può essere fatta nello stesso atto o con atto pubblico posteriore.
In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.
Nell’atto pubblico di donazione, l’intervento dei testimoni determina una formalità c.d. ab sustantiam (Cass. 14799/14).
È ammessa, invece, un’eventuale prova per testi nell’ipotesi in cui vi sia stata la perdita incolpevole del documento (Cass. 5786/06).
Con riferimento all’accettazione della donazione, la Suprema Corte ha affermato che qualora questa avvenga nel medesimo atto pubblico con il quale viene fatta, non presuppone determinate formule solenni, ma può avvenire anche per implicito quando la condotta di accettazione sia palesemente evidenziata dal complesso dell’atto stesso (Cass. 12280/92).

Le donazioni di modico valore
Ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione (l’atto formale della consegna del bene).
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
La tradizio rei costituisce un requisito utile al perfezionarsi della donazione di beni mobili di modico valore.
Tuttavia, è possibile affermare che talvolta non è necessaria una consegna effettiva del bene. Assume significato anche la modalità simbolica, manifestando la volontà di donare a chi invero già detiene lo stesso bene. Il presupposto è che questa donazione venga accettata (Cass. 529/79).
Venendo al punto nodale della questione le donazioni di modico valore necessitano di un doppio accertamento. Dal punto di vista oggettivo, bisogna fare fede al valore del bene oggetto della donazione. Dal punto di vista soggettivo è necessario invece tenere conto delle stesse condizioni economiche del soggetto donante (Cass. 11304/94).
Conseguentemente, la donazione stessa, per essere considerata di modico valore non dovrà incidere sulla situazione patrimoniale – al tempo della donazione – del donante in modo significativo.

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Giuseppe Milioto