In questo breve approfondimento si illustreranno le caratteristiche principali del cd. “lavoro domestico” evidenziando le regole da rispettare, al fine di evitare spiacevoli sanzioni.
Volendo generalizzare, si potrebbe dire che nel concetto di lavoratore domestico rientrano tutte quelle figure professionali che svolgono la loro prestazione lavorativa all’interno della casa del datore di lavoro.
I lavoratori domestici, quindi, sono, ad esempio: la badante, la colf, l’addetto alle pulizie, il governante, la baby sitter, il cuoco, l’istitutore, il giardiniere, il maggiordomo, l’autista, ecc.

La normativa
Per poter svolgere o far svolgere tali mansioni in piena regolarità è necessario rispettare una serie di norme e regole previste dalla legge e dai contratti collettivi applicabili, come ad esempio, instaurare un regolare rapporto di lavoro subordinato, che vincoli e tuteli tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore dipendente.

Assunzione
Innanzitutto è importante evidenziare che, tra il datore di lavoro e il lavoratore domestico, deve essere firmata un’apposita lettera d’assunzione, nella quale vengano riportati alcuni dati obbligatori, quali - ad esempio:
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la durata del periodo di prova;
- il livello d’inquadramento;
- la convivenza o meno fra il datore di lavoro con il lavoratore domestico;
- i dati del lavoratore domestico, ossia la residenza, l’eventuale domicilio, nome, cognome, ecc.;
- l’orario di lavoro e la sua distribuzione;
- la distribuzione dei riposi settimanali;
- la retribuzione pattuita;
- l’obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale;
- il luogo dove si svolgerà la prestazione lavorativa;
- la dichiarazione dell’eventuale presenza di impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione;
- la dichiarazione che le variazioni delle condizioni contrattuali, non meramente occasionali, dovranno essere oggetto di separati accordi.
Grazie ad un recente rinnovo del contratto collettivo applicabile, valido dal 1.10.2020, non è più necessario indicare nella lettera di assunzione l’anzianità di servizio né la collocazione temporale della mezza giornata di riposo settimanale. Quest’ultima indicazione resta obbligatoria nelle lettere d’assunzione riguardanti i lavoratori domestici conviventi.

Le comunicazioni
Oltre a redigere la lettera d’assunzione, è necessario inviare un’apposita comunicazione di assunzione all’INPS, utilizzando il modello denominato “Cold-Ass”, che deve esser inviato all’INPS entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro.
Il mancato rispetto di questo obbligo comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 150,00 per ciascun lavoratore dipendente domestico non comunicato.
Per effettuare l’invio il datore di lavoro può utilizzare, alternativamente, il contact center Inps (n. verde 803.164), la procedura WEB presente nel sito inps.it o rivolgendosi agli intermediari dell’INPS.

Orario di lavoro
L’orario di lavoro dei lavoratori domestici conviventi non può superare le 10 ore giornaliere, non consecutive e le 54 ore settimanali. I lavoratori dipendenti domestici non conviventi, invece, possono avere un orario di lavoro giornaliero non superiore a 8 ore giornaliere (non consecutive) e un totale di 40 ore settimanali. Resta ferma la possibilità, entro certi limiti, di svolgere lavoro straordinario.
Il riposo settimanale è pari a 36 ore settimanali, 24 delle quali devono essere godute nel giorno di domenica.
Il contratto di lavoro domestico può essere a tempo determinato o indeterminato.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia a tempo determinato è previsto che la durata dello stesso non possa essere superiore a 24 mesi. Se il contratto a termine supera i 12 mesi è necessario inserire una causale. Sono possibili fino ad un massimo di 4 proroghe a condizione che la proroga sia richiesta da ragioni oggettive e la durata complessiva del rapporto di lavoro non sia superiore a 24 mesi.

Riguardo l'autore

Matteo Pillon Storti

Titolo: Dottore Magistrale