Fra le spese che formano un onere deducibile, che possono essere riportate nella denuncia dei redditi, rientrano anche le spese pagate dagli aspiranti genitori adottivi al fine di svolgere tutta la procedura di adozione di minori stranieri.
In questo breve approfondimento si darà una rapida illustrazione di questa particolare deduzione fiscale, specificandone anche le regole di funzionamento.
Le regole da rispettare
Le spese relative all’adozione di minori stranieri, al fine di godere della deduzione d’imposta, devono rispettare precise regole, pena la loro completa indeducibilità.
 
Per prima cosa è importante evidenziare che le spese sostenute per l’adozione di minori stranieri sono deducibili nel limite del 50% del loro ammontare.

Inoltre, sempre ai fini della deducibilità fiscale, è necessario che le spese in questione siano certificate da un ente autorizzato alla gestione degli iter di adozione internazionale e che, inoltre, lo stesso abbia ricevuto l’incarico di gestire la procedura di adozione specifica.
Gli “enti autorizzati” sono i soggetti che supportano i futuri genitori adottivi nell’iter dell’adozione internazionale. La loro azione si sviluppa, ad esempio, nell’assistenza degli aspiranti genitori davanti le autorità straniere e nello svolgimento all’estero delle procedure necessarie all’adozione, nonché nel supporto degli stessi nel percorso post-adozione. I nominativi degli enti autorizzati sono reperibili nel sito www.commissioneadozioni.it.
 
Esempio
Tenendo conto di quanto descritto, se ad esempio una coppia di coniugi ha speso nell’intero iter di adozione € 7.000,00, la quota deducibile sarà pari a € 3.500,00. Per definire, inoltre, come la spesa deducibile debba essere suddivisa fra i coniugi sarà necessario che i coniugi stessi comunichino all’ente autorizzato l’importo delle spese sostenuto da ciascun coniuge. Se, invece, le spese sono sostenute in parti uguali, ciascun genitore avrà diritto alla metà della spese deducibile e, quindi, al 25% del totale della spesa sostenuta. Nell’esempio suddetto, ciascun genitore potrà dedurre € 1.750,00.

Quali spese sono deducibili?
Ma quali sono le spese che possono concorrere alla formazione della deduzione fiscale in questione? Si tratta di tutti quei costi che gli aspiranti genitori si trovano a dover sostenere al fine di concludere l’iter di adozione internazionale, come ad esempio: la richiesta di visti, le spese di soggiorno, l’assistenza ricevuta da enti o organizzazioni operanti nell’ambito delle adozioni internazionali, l’eventuale quota associativa all’organizzazione stessa, la traduzione dei documenti necessari al fine dell’adozione, le spese per i trasferimenti e/o i viaggi riguardanti ovviamente l’iter di adozione, ecc.
 
Non rientrano fra le spese deducibili in oggetto le donazioni relative alle cosiddette “adozioni a distanza”, le quali sono disciplinate da un’altra normativa fiscale.

Spese effettivamente sostenute
Inoltre è importante tener conto che, ai fini della validità della deduzione fiscale, è necessario che la spesa sia attestata da apposita documentazione e che la spesa stessa sia sostenuta concretamente nell’anno in cui viene usufruita la deduzione. Le spese relative alle adozioni di minori stranieri, infatti, sono deducibili secondo il principio di cassa. Ne consegue che le spese suddette concorrono alla riduzione del reddito imponibile dell’aspirante genitore nell’anno in cui si è concretamente effettuato il pagamento della spesa stessa. Un ulteriore aspetto degno di nota riguarda l’esito della procedura di adozione: ai fini della deducibilità fiscale non è, infatti, necessario che l’iter di adozione internazionale si concluda positivamente con l’adozione del minore straniero. Sono infatti deducibili, ferme restando le regole descritte in precedenza, anche le spese relative ad una procedura di adozione internazionale che non si è conclusa con l’adozione del minore.

Concludendo
Le spese relative all’adozione di minori stranieri sono deducibili:
- nel limite del 50% del loro ammontare complessivo;
- se certificate da un ente autorizzato;
- se sostenute successivamente alla data di nomina dell’ente autorizzato;
- se effettivamente pagate nell’anno;
- a prescindere dall’esito dell’iter di adozione.

Riguardo l'autore

Matteo Pillon Storti

Titolo: Dottore Magistrale