Secondo uno studio condotto all'università di Washington, sull'aspettativa di vita futura di 195 Paesi del mondo, nel 2040 l'Italia sarà alla sesta posizione, passando da un'età media di 82,3 anni (dato del 2016) a 84,5 anni.
Saranno sempre più numerose le famiglie che, per mancanza di disponibilità liquide di denaro, ma soprattutto di tempo libero, si vedranno costrette a ricorrere alle case di riposo per consentire ai propri cari divenuti ormai anziani di essere accuditi in modo adeguato.
Cosa scaricare dalle tasse
Vi sono delle norme di legge che il legislatore ha emanato, per consentire la deduzione o detrazione di parte della spesa che si sostiene per la degenza in casa di cura o di riposo.
La differenza tra deduzione e detrazione consiste nel fatto che, con la prima, una parte della spesa sostenuta per la retta pagata alla casa di riposo, viene portata in diminuzione del reddito imponibile su cui vengono calcolate le tasse da pagare all’Erario mentre, con la detrazione, si può detrarre dalle tasse da pagare allo Stato, il 19% di alcuni tipi di voci di spesa sostenuta, in presenza di specifiche condizioni dell’anziano.
 
Nel caso in cui i costi siano stati sostenuti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato.

Per usufruire delle deduzioni o delle detrazioni è necessario indicare le spese nella dichiarazione dei redditi, relativa all’anno in cui sono state sostenute ed essere in grado di documentarle correttamente, essendo documentazione che lo Stato più chiedere di controllare, negli anni immediatamente successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le rette
Le rette delle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) e delle case di riposo per anziani sono composte da una quota riferita alle prestazioni sanitarie (visite mediche, medicinali, medicazioni, riabilitazione, ecc.) e da una parte, inerente la quota alberghiera, per il vitto e per l’alloggio dell’anziano degente.
Al fine di individuare le rispettive quote, ogni anno i gestori delle case di riposo rilasciano una dichiarazione in cui certificano i costi sostenuti dagli ospiti degenti, quale documentazione necessaria per scalare dalle tasse, una parte della spesa, in osservanza delle norme tributarie vigenti.
Le leggi in vigore consentono di portare in diminuzione del reddito imponibile, su cui calcolare le tasse o di detrarre il 19% della spesa, dalle tasse dovuto all’Erario, esclusivamente le spese sostenute per la quota sanitaria, in misura e modi diversi, tenendo presente tre elementi, ossia:
  • lo stato di salute dell’anziano degente nella casa di riposo;
  • il soggetto che sostiene effettivamente la spesa della retta;
  • verifica della posizione fiscale dell’anziano, vale a dire, se l’anziano è un soggetto fiscalmente a carico di altro soggetto, oppure se non è a carico fiscalmente di nessuno (si ricorda che un anziano è fiscalmente a carico di un’altra persona se percepisce un reddito lordo annuo inferiore a € 2.840,51). Si evidenzia che, con l’introduzione della legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), dal 1.01.2018, oltre al limite di reddito complessivo di € 2.840,51, per essere considerato fiscalmente a carico, l’anziano deve risultare anche convivente del soggetto che sostiene la spesa della retta della casa di riposo.

Persona con handicap
La legge prevede la deduzione dal reddito imponibile delle spese sanitarie e per assistenza specifica, sostenute e certificate dalla casa di riposo annualmente, se riferite a persone disabili, oppure invalide, con gravi menomazioni, che rientrino in quelle definite dall’art. 3, c. 1 L. 104/1992 (Persone con handicap).
Tale legge definisce “persona con handicap” colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o d’integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione. Ciò significa che non si tratta di handicap grave, disciplinato dall’art. 3, c. 3 L. 104/1992; tuttavia, il requisito di cui al c. 1 dell’art. 3, della medesima legge, può essere riconosciuto da una Commissione medica dell’Asl di appartenenza territoriale, indipendentemente dal fatto di percepire o meno, l’indennità di accompagnamento dall’Inps.
 
Qualora trattasi di anziano disabile, la quota sanitaria della retta della casa di riposo potrà essere dedotta dal reddito complessivo dell’anziano degente presso la casa di riposo oppure dal reddito complessivo del familiare, che risulti convivente dell’anziano per la cui degenza ha sostenuto la spesa della retta della casa di riposo.

I familiari
I familiari conviventi che possono dedurre dal proprio reddito complessivo la quota sanitaria, qualora l’abbiano effettivamente sostenuta, come da importo risultante da certificazione annuale rilasciata dai gestori della casa di riposo, indipendentemente dal fatto che l’anziano sia fiscalmente a carico, sono i seguenti:
  • coniuge;
  • figli;
  • genitori;
  • generi e nuore;
  • suocero o suocera;
  • fratelli e sorelle.

Persone non autosufficienti
Passando ad esaminare il caso delle persone che non sono portatrici di handicap ma sono comunque non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, esse possono detrarre dalle tasse il 19% del totale della quota sanitaria, della retta della casa di riposo, debitamente certificata annualmente dai gestori della struttura.
Si evidenzia che la legge considera “non autosufficienti” le persone che non sono autonome nel compiere le seguenti azioni: alimentarsi, espletare le funzioni fisiologiche e di igiene personale, deambulare, vestirsi. Si sottolinea che lo stato di “non autosufficienza” è riconosciuto dalla legge anche qualora sia presente una sola delle indicate condizioni. Altresì, sono considerate non autosufficienti le persone che hanno bisogno di sorveglianza continua.
La quota sanitaria della retta della casa di riposo potrà essere detratta, nella misura del 19%, da parte dell’anziano degente nella struttura, oppure da un familiare, tra quelli suelencati, di cui l’anziano sia a carico fiscalmente.

Quando l’anziano non è fiscalmente a carico
Quale ultima analisi, si esamina il caso dell’anziano degente nella casa di riposo, che non sia a carico fiscalmente di nessun familiare.
Per tale casistica, la legge prevede che i familiari che hanno sostenuto la spesa della retta della casa di riposo, possono detrarre il 19% della spesa sostenuta, come spesa per addetti all’assistenza personale.
Tuttavia, in questo caso, la legge prevede un importo di spesa massima su cui poter effettuare la detrazione nella misura del 19% e, precisamente, sull’importo massimo di € 2.100,00, per un totale di detrazione spettante, da scalare dalle tasse, pari ad € 399,00, purché il reddito complessivo del contribuente non sia superiore ad € 40.000,00 lordi annui. Pertanto, nel caso in cui l’anziano non sia disabile e non sia a carico fiscalmente di alcun familiare, è senz’altro più conveniente la situazione in cui la retta sia pagata da parte dell’anziano medesimo, che porterà in detrazione il 19% della quota sanitaria, senza la limitazione d’importo massimo di cui sopra.

Riguardo l'autore

Valeria Tomatis

Titolo: Ragioniere Commercialista
Contatto: ratiostartup@gmail.com