Non sempre è presente un testamento da cui emergono le volontà del defunto, espresse quando era in vita, su come disporre dei propri beni. Ciò può verificarsi per diverse ragioni; ad esempio, è ricorrente il caso in cui i parenti non sono a conoscenza della presenza di un testamento olografo, ossia redatto e firmato di proprio pugno, da parte del testatore, oppure di un testamento redatto con l'intervento di un notaio.
Gli erediCom’è risaputo, entro un anno dal decesso della persona, gli eredi (anche uno solo di essi) sono tenuti a presentare la denuncia di successione all’Agenzia delle Entrate; per questa incombenza solitamente ci si rivolge ad un notaio di fiducia il quale, rivestendo la figura di pubblico ufficiale, esegue tutte le incombenze necessarie, previste dalla legge.
In assenza di un testamento, i beni posseduti dal defunto vengono assegnati agli eredi, secondo disposizioni di legge ben precise, partendo dai parenti più stretti, fino a quelli di sesto grado, applicando la “successione legittima”.
In presenza di parenti, quali eredi di pari grado, l’eredità sarà suddivisa tra essi in parti uguali. |
Successione legittima
Qualora il de cuius non abbia alcun parente che vanti diritti, quale successore legittimo, il patrimonio del defunto viene devoluto allo Stato, che ne diventa il proprietario, provvedendo al pagamento degli eventuali debiti della persona deceduta, per una somma pari al valore dei beni ereditati.
La legge prevede l’applicazione della successione legittima anche nel caso in cui il defunto abbia disposto con un proprio testamento, solo per alcuni dei suoi beni; in tal caso, i restanti beni, per i quali la persona nulla ha disposto, con le proprie volontà, saranno suddivisi secondo le norme di legge.
In questo ultimo caso la legge, pur prevedendo espressamente il rispetto della volontà del testatore, tutela i rapporti di parentela e di coniugio del defunto, al fine di evitare disposizioni testamentarie che escludano la loro partecipazione alla divisione dell’eredità.
Infine, si applica la successione legittima, anche qualora sia presente un testamento, nel caso in cui sia dichiarato nullo o sia annullato da un giudice; ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora venga impugnato da parte di uno dei successori legittimi, per ragioni che ledono i suoi diritti.
In questi casi viene applicata la successione “legittima”, diversa da quella “testamentaria”; entrambe sono regolate da norme specifiche del Codice Civile. |
I legittimari
La legge definisce “legittimari” i soggetti cui è riservata una quota dell’eredità o di altri diritti nella successione del defunto; essi sono il coniuge, i figli, i fratelli e/o le sorelle e gli ascendenti.
Per quanto riguarda il coniuge separato giudizialmente, la legge prevede per il medesimo gli stessi diritti riconosciuti al coniuge non separato, escluso il caso in cui gli sia stata addebitata la separazione. Non assume la veste di erede il coniuge divorziato, né il coniuge convivente.
La legge equipara i figli, nati durante il matrimonio di genitori sposati, a quelli nati da genitori non sposati, che contraggono matrimonio dopo la nascita del figlio; altresì, assumono la veste giuridica di eredi i figli nati da genitori non sposati, che siano riconosciuti o dichiarati figli, da parte di un giudice, oppure i figli adottivi.
Un aspetto singolare riguarda il caso in cui, tra gli eredi, siano presenti fratelli e/o sorelle; qualora questi siano unilaterali, ossia abbiano un solo genitore, in comune con il defunto, partecipano alla divisione dell’eredità, in misura pari alla metà di quanto spetti ai fratelli e/o sorelle “germani”, ossia con entrambi i genitori in comune con il defunto.
Naturalmente, la legge non impone un obbligo di diventare eredi del defunto; assumendo la veste giuridica di erede, quest’ultimo si accolla anche i debiti del de cuius. |
A tal fine, le norme in vigore prevedono la possibilità, per i successori legittimi, di rinunciare all’eredità oppure di accettarla con beneficio d’inventario, in quanto per acquisire la proprietà o altro diritto successorio, da parte del successore occorre accettare l’eredità dei beni del defunto.
Al coniuge rimasto vedovo, la legge riserva una tutela speciale: quand’anche siano presenti altri eredi a dividere il patrimonio lasciato dal defunto, secondo l’articolo 540 del Codice Civile, al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa di residenza della famiglia, oltre che il diritto d’uso sui mobili facenti parte dell’arredamento dell’abitazione, qualora siano di proprietà del defunto oppure siano stati acquistati insieme al coniuge superstite.
Infine, si evidenzia che, tra gli aventi diritto a dividere l’eredità del defunto non rientrano gli affini, sia diretti (suoceri, generi, nuore), che indiretti (ad esempio, i cognati).