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Vendite su e-commerce: vanno dichiarate ai fini fiscali?

Il privato che vende beni, nuovi o usati, su Internet, anche servendosi di canali social o piattaforme dedicate di e-commerce, dovrà porre particolare attenzione e valutare se le proprie vendite possono considerarsi del tutto episodiche, meramente occasionali oppure abituali.


E-commerce e privati: i controlli dell’Agenzia delle Entrate
Per e-commerce si intende l’attività che consiste nell’acquisto e nella vendita di prodotti e servizi tramite Internet, sia da parte di aziende tradizionali sia da parte di privati, attraverso l’ausilio di piattaforme specializzate. I beni, nuovi o usati, vengono quindi messi in vendita tramite le cosiddette “vetrine virtuali”, come per esempio i siti web di proprietà degli stessi venditori, ovvero attraverso canali social. 
Sempre più di frequente, tuttavia, anche i venditori utilizzano, per pubblicizzare i prodotti in vendita, piattaforme dedicate alla vendita tra privati come, ad esempio, eBay, Vinted, Subito.it, ecc., definiti quali gestori dei marketplace. 
 
In considerazione degli obblighi di monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Entrate sugli identificativi dei soggetti che operano compravendite online (art. 13 L. 28.05.19, n. 58), tutti coloro che cedono beni, nuovi o usati, servendosi di canali social o piattaforme dedicate e-commerce, dovranno porre particolare attenzione e valutare se le proprie vendite possono considerarsi del tutto episodiche, meramente occasionali oppure abituali. 
Ciò in quanto la consistenza quantitativa e qualitativa delle operazioni effettuate rappresentano elementi idonei a giustificare le rettifiche dall’Amministrazione Finanziaria tese a riqualificare i proventi conseguiti in redditi soggetti a tassazione.
 
In considerazione delle diverse modalità di svolgimento dell’attività è possibile distinguere 3 categorie di venditori valutando la sussistenza o meno di obblighi dichiarativi dei proventi percepiti.

Cessioni episodiche
La vendita di qualsiasi oggetto, nuovo o usato, sia tramite la rete che mediante altre forme commerciali, se avviene “una tantum” non dovrebbe rappresentare, a nostro avviso, attività commerciale essendo sfornita da intento speculativo e quindi il provento non sarà soggetto a tassazione. Ciò indipendentemente da quanto ricavato dalla cessione. La tematica, anche se non espressamente riferita alle vendite telematiche, è stata toccata dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza 17.04.2023, n. 10117, ove è stato osservato che la vendita di mobili facenti parte dell’arredo dell’abitazione non rientra in nessuna delle attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c. non potendosi considerare “attività di intermediazione nella circolazione dei beni” la vendita di oggetti appartenenti al patrimonio personale del venditore.
I Giudici di Cassazione hanno accolto il ricorso del contribuente e censurato la tesi della Commissione tributaria regionale che aveva ricondotto il guadagno conseguito dal venditore nell’ambito dei redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente [art. 67, c. 1, lett. i) Tuir].
 
In definitiva, si può ragionevolmente affermare che il provento realizzato dalla persona fisica a seguito della vendita episodica di un’auto, di un quadro o di un vestito non rientra tra le fattispecie reddituali e rimane esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, per mancanza del requisito soggettivo.

Cessioni occasionali
Abbiamo osservato come le piattaforme commerciali di intermediazione e-commerce sono obbligate a comunicare trimestralmente all’Agenzia delle Entrate i profili dei venditori segnalando altresì le movimentazioni commerciali ed il numero totale delle unità vendute.
 
Le transazioni commerciali non episodiche, ma poste in essere con una certa regolarità, rappresentano invece atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo, anche speculativo.
 
La ripetitività nel tempo delle compravendite occasionali - ivi comprese quelle realizzate attraverso la rete - indipendentemente dall’impiego di forza lavoro o utilizzo di apparato strumentale fisicamente percepibile, rappresenta per il Legislatore fiscale elemento determinante al fine di attrarre a tassazione i compensi conseguiti nella categoria dei redditi diversi, ex art. 67, c. 1, lett. i) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, da dichiarare nel quadro RL del mod. Redditi PF. 
In altri termini, nonostante l’assenza del requisito dell’abitualità delle transazioni, è la connessione di una pluralità di atti preordinati al conseguimento del reddito che costituisce il presupposto generatore della fattispecie reddituale. 
Un caso classico di reddito “diverso” è quello rappresentato dai proventi conseguiti dai cosiddetti hobbisti che saltuariamente, quindi in assenza di abitualità, acquistano e rivendono - non solo sulla rete ma anche attraverso la partecipazione a mercatini o fiere - opere d’arte, orologi, monete, collezioni di francobolli, ecc.
 
A tal proposito la Corte di Cassazione, nella sentenza 8.03.2023, n. 6874 distingue:
  • la figura del mercante d’arte (i cui redditi integrano fattispecie di reddito d’impresa);
  • lo speculatore occasione che acquista sporadicamente opere d’arte al fine di rivenderle e conseguire un utile collocabile tra i redditi diversi di cui al richiamato art. 67, c. 1, lett. i) del Tuir e senza soggettività Iva per mancanza di requisito dell’abitualità;
  • il collezionista che acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di arricchire la propria collezione e possedere l’opera, senza l’intento di rivenderla.

In definitiva possiamo argomentare che la differenziazione tra la figura del cedente “una tantum” e del cedente “occasionale” va valutata in funzione dei seguenti elementi:
  • scopo dell’acquisto;
  • frequenza, numero e valori quantitativi delle transazioni;
  • durata del possesso; 
  • attività finalizzate a facilitare la vendita;
  • esame delle ragioni che hanno portato all’alienazione.

Cessioni abituali 
La linea di demarcazione tra attività occasionale, che configura reddito diverso, ed attività d’impresa si presenta ancora più sottile. In generale, nei casi in cui sussistano elementi significativi idonei a dimostrare la sistematicità e la professionalità nello svolgimento delle transazioni - realizzate dal privato anche attraverso l’ausilio delle piattaforme telematiche - i relativi proventi conseguiti configurano una vera a propria attività commerciale abituale tassabile ai fini Irpef quale reddito d’impresa ex art. 55 D.P.R. 22.12.1986,n. 917 ed Iva ai sensi dell’art. 2 D.P.R. n. 633/1972. 
 
Ritornando all’esempio del collezionista, se l’attività di compravendita è realizzata in modo sistematico, ripetitivo ed abituale, con un numero di transazioni elevate, anche in termini di importi e con significativa varietà nella tipologia di beni compravenduti, essa avrà rilievo ai fini fiscali. Sarà necessario, in questi casi, aprire una posizione Iva ed Inps ed assolvere agli adempimenti contabili previsti dalla legislazione civilistica e fiscale.

Sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità ha da tempo adottato una posizione rigorosa, ed in piena condivisione alle tesi dell’Agenzia delle Entrate, ha affermato che se la compravendita di oggetti di antiquariato genera un importo rilevante, l’operazione avrà rilievo ai fini fiscali; ciò anche se il requisito della frequenza è trascurabile (Cassazione, sentenze n. 2711/2006 e n. 8196/2008).

Conclusioni
Pluralità di atti collegati, tra l’acquisto e la vendita, preordinati al conseguimento di un arricchimento personale patrimoniale, oltre alla frequenza e rilevanza quantitativa - in termini di incassi percepiti - dalle transazioni telematiche. 
Sono questi, alla luce dei principi giuridici offerti dalla giurisprudenza tributaria, gli elementi significativi idonei a dimostrare il carattere episodico, oppure l’occasionalità delle operazioni e-commerce assunte dal privato, ovvero, la sistematicità e la professionalità dell’attività economica esercitata dal privato. 
Volendo esemplificare, le transazioni telematiche effettuate sporadicamente durante l’anno da soggetti privati con realizzo di poche centinaia di euro, riteniamo non possano definirsi “cessioni occasionali” e quindi andrebbero certamente escluse da imposizione. 
Evidentemente, se l’attività di vendita assume connotati diversi, sia in termini di frequenza delle operazioni, sia con riguardo agli incassi percepiti (e di conseguenza in termini di incrementi patrimoniali di una certa consistenza) il venditore digitale dovrà valutare l’aspetto tributario dell’e-commerce ed assoggettare ad imposizione tributaria i ricavi (al netto dei costi sostenuti) derivanti dalle compravendite.

Riguardo l'autore

Attilio Romano

Attilio Romano

Area: Fiscale - Societario