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Separazione

Il procedimento di modifica delle condizioni

La gravità della pandemia, causata dal diffondersi del virus SARS Covid-19 che ha colpito così duramente il nostro Paese, ha inevitabilmente portato con sé una pesante crisi economica, i cui effetti devastanti si sono ripercossi nella maggior parte dei settori lavorativi.
Molte famiglie hanno dovuto, purtroppo, fronteggiare gravi situazioni di indigenza e le conseguenze sono state molteplici e non ignorabili.
La situazione economica nazionale, e mondiale, ha avuto un impatto anche su quelle realtà che avevano ormai cessato di essere “famiglia” e che hanno dovuto, inevitabilmente, rivedere le condizioni a cui un tempo si erano impegnate e che le drammatiche conseguenze economiche della pandemia hanno reso difficilmente ottemperabili.


Cosa dice la legge
Parliamo, dunque, del procedimento di modifica delle condizioni di separazione.
Art. 710 c.p.c. “Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi” – Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il Tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il Tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
È pacifico che le circostanze vigenti e prese in considerazione al tempo della sentenza di separazione possano cambiare. Il procedimento di cui all’art. 710 del codice di procedura civile permette a una o ad entrambe le parti di rivedere le condizioni a suo tempo stabilite. Il ricorso a tale possibilità è indispensabile al fine di fronteggiare le nuove necessità, o i sopravvenuti cambiamenti nella situazione economica delle parti, soprattutto in questo particolare momento storico in cui incertezza ed imprevedibilità sono ormai all’ordine del giorno.

La procedura
I provvedimenti atti a regolare le condizioni di separazione possono essere stati disposti da un Giudice nelle ipotesi di separazione giudiziale o direttamente concordati dalle parti in caso di separazione consensuale; in entrambi i casi, come sopra detto, potranno essere modificati.
Preliminarmente è bene sottolineare che nel procedimento ex art. 710 c.p.c. è necessaria l’assistenza di un avvocato; sarà, infatti, questo professionista che si occuperà di redigere il ricorso e svolgere gli adempimenti richiesti dalla procedura civile. Con riguardo alla competenza territoriale, al luogo dunque in cui il procedimento di modifica delle condizioni di separazione dovrà incardinarsi, ricordiamo che sarà territorialmente competente il Tribunale in cui il divorzio o la separazione sono avvenuti. Il ricorso sarà, pertanto, depositato presso quel foro.
In seguito alla presentazione del ricorso, l’organo giudicante emetterà il provvedimento di fissazione di udienza concedendo i termini per la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del provvedimento indicante la data alla parte resistente. Quest’ultima a sua volta potrà depositare, sempre con l’assistenza di un legale, la propria memoria di costituzione.
Il giudice, sentite entrambe le parti, potrà eventualmente disporre l’assunzione di mezzi di prova al fine di accertare ed eventualmente approfondire le circostanze dedotte dalle parti.
La sentenza che sarà emessa al termine del procedimento di modifica delle condizioni di separazione sarà un decreto di revisione e, in quanto tale, sarà passibile di impugnazione nella forma del reclamo innanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente, entro 10 giorni dalla notifica dello stesso.

Le condizioni
Tralasciando gli aspetti tecnico/giudiziali sopra brevemente esposti, vediamo quali sono le condizioni che possono portare al ricorso ex art. 710 del codice di procedura civile.
Il criterio adottato in questi casi è quello della presenza di giustificati motivi.
In generale dovrà essere preso in considerazione l’apprezzabile peggioramento o miglioramento della situazione economica di una delle parti o l’eventuale raggiungimento dell’indipendenza economica da parte dei figli.
 
Altri fatti ritenuti rilevanti e, pertanto, adatti a comportare il ricorso al procedimento di modifica delle condizioni di separazione, sono:
  • Le esigenze della prole. Il criterio dell’attualità impone che le stesse vengano valutate alla luce delle inclinazioni di ciascun figlio, dell’età dello stesso e, in generale, di tutto quello di cui lo stesso necessita al fine di poter vivere esprimendo serenamente la propria personalità.
  • La formazione di una nuova famiglia da parte di uno o entrambi gli ex coniugi o la convivenza more uxorio del coniuge a suo tempo destinatario dell’assegno di mantenimento.
  • Il sopraggiungere di patologie che inficino in modo sostanziale la salute.
  • Il licenziamento, la cessazione dell’attività imprenditoriale, il pensionamento.


La documentazione
La prassi prevede che nel predisporre un ricorso ex art. 710 c.p.c. venga depositato ogni documento che possa rivelarsi utile ed idoneo alla valutazione della situazione economica e patrimoniale delle parti.
A titolo esemplificativo rientrano in tali documenti le dichiarazioni dei redditi, gli estratti conto, le visure presso il pubblico registro automobilistico e le visure immobiliari, eventuali partecipazioni societarie. Rilevanti saranno, inoltre, donazioni, eredità o speculazioni atte ad incrementare o diminuire il patrimonio.
L’obbiettivo della produzione della documentazione sopra elencata è portare l’attenzione sul mutamento intervenuto nello stato patrimoniale del soggetto. Il predetto mutamento dovrà essere stato tale da comportare un miglioramento o un peggioramento considerevole nella situazione economica.

La responsabilità
Infine, si ritiene rilevante portare l’attenzione su un ultimo aspetto estremamente importante nella valutazione della revisione delle condizioni di separazione: la responsabilità del soggetto.
La valutazione del comportamento delle parti non è, infatti, un aspetto trascurabile.
Quanto sono stato responsabile del peggioramento della mia situazione patrimoniale?
La perdita del posto di lavoro resterà sempre una condizione valutata attentamente nella revisione; tuttavia, sarà anche valutato il comportamento della parte. Vizi, eccessiva prodigalità, manovre speculative rischiose e, in generale, scelte avventate che possono aver portato al depauperamento del patrimonio, saranno infatti valutate dal Giudice competente.
Concludendo, le situazioni in cui l’impoverimento della parte è stato causato da una grave patologia o dall’innegabile peggioramento della situazione economica nazionale porteranno ad una valutazione che sarà correttamente effettuata caso per caso senza, tuttavia, poter prescindere dalla presenza o meno di una responsabilità nel comportamento tenuto dalla parte.

Riguardo l'autore

Marta Schinelli

Marta Schinelli

Area: Diritti