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Reddito di Inclusione

Che cos’è e come funziona nel 2018

Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, introdotta dal D. Lgs. 147/2017 in sostituzione della SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva) e ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione). Il ReI è un beneficio economico, o sussidio, erogato dall'Inps tramite una carta prepagata di Poste Italiane SpA, che è ricaricata mensilmente di un importo variabile in base ai requisiti del soggetto beneficiario. Anche se il beneficio è erogato da gennaio 2018, le domande ai Comuni di appartenenza sono state aperte dal 1.12.2017.


Cosa è?
Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il ReI si compone di due parti:
1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI);
2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.
 
Il progetto è predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es.: centri per l’impiego, Asl, scuole, ecc.), nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli Enti non profit.

Requisiti
Requisiti familiari
Presenza di una delle seguenti condizioni:
  • un componente di minore età;
  • una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore;
  • una donna in stato di gravidanza;
  • un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
  • un valore ISEE in corso di validità non superiore a € 6.000,00;
  • un valore ISRE ai fini ReI (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a € 3.000,00;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a € 20.000,00;
  • un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a € 10.000,00 (ridotto a € 8.000,00 per 2 persone e a € 6.000,00 per la persona sola).
Per accedere al ReI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:
  • non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
  • non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • non possieda imbarcazioni da diporto.

Durata
Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi.
Si precisa che dalla predetta durata massima del ReI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare.

Importo
Il beneficio può arrivare al massimo a € 187,50 per una persona sola e fino a € 485,40 per un nucleo di 5 o più persone. Il beneficio è erogato per 12 mensilità l’anno. Devono trascorrere almeno 6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere di nuovo (per un massimo di altri 12 mesi).
Il tetto è legato a quello dell’assegno sociale per gli over 65 senza reddito.

Reddito di inclusione

Il beneficio economico su indicato sarà erogato tramite accredito sulla Carta ReI, per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno sottratte anche le eventuali mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) già percepite.
 
  • Poste Italiane emette la Carta ReI e tramite lettera invita il beneficiario a recarsi presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per il ritiro. Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare dovrà attendere il PIN, che sarà inviato in busta chiusa presso l’indirizzo indicato nella domanda.
  • La Carta ReI consente la possibilità di prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. La Carta è inoltre utilizzabile per l’acquisto dei generi già previsti per la Carta acquisti.

Soggetti che hanno terminato la fruizione del SIA
Per chi ha esaurito la fruizione del SIA alla data del 1.12.2017 (6° bimestre di SIA terminato a ottobre 2017), che presentino domanda di ReI a dicembre 2017 e siano in possesso dei requisiti per la concessione del ReI, è prevista:
  • l’erogazione di un bimestre aggiuntivo di SIA (tredicesima e quattordicesima mensilità);
  • l’erogazione di 4 mesi di ReI (dal 15° al 18° mese).
L’intero periodo di fruizione del SIA deve essere, in ogni caso, dedotto dalla durata del ReI.
Laddove i beneficiari del SIA presentino domanda di ReI, possono verificarsi le situazioni rappresentate nella tabella sotto riportata.
Si precisa che, a seguito della periodicità bimestrale di erogazione del SIA, laddove la domanda di Rei venga presentata nel corso del primo dei due mesi del bimestre di pagamento del SIA, la stessa (ove accolta) avrà decorrenza dal mese successivo a quello di conclusione del bimestre SIA.

Dove fare la domanda
La domanda potrà essere presentata dal 1.12.2017 al Comune o altri punti di accesso identificati dal Comune stesso. Il Comune invierà le informazioni all’Inps entro 15 giorni lavorativi. L’Inps, controllati i requisiti, potrà riconoscere il diritto, ma solo dopo la firma del progetto personalizzato.
La circolare Inps n. 172 del 22.11.2017 riporta in allegato il modulo in pdf da compilare.
 
Salvo diversa indicazione da parte dei Comuni, la domanda per l’accesso al ReI potrà essere presentata nei medesimi uffici utilizzati per il SIA.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità.
Quindi, coloro che presentano la domanda di ReI, a far data dal 1.01.2018 (in erogazione a decorrere da febbraio), devono essere in possesso, all’atto della presentazione della domanda, dell’attestazione ISEE 2018. Coloro che presentano la domanda di Rel nel mese di dicembre 2017 devono aggiornare la DSU per ISEE 2018 entro il termine del mese di marzo 2018, al fine di evitare la sospensione del beneficio. In caso di dichiarazione ISEE con omissioni o difformità, I’Inps si avvarrà della facoltà di richiedere i documenti giustificativi delle predette omissioni o difformità, da presentare entro 30 giorni dalla richiesta, pena il rifiuto della domanda o decadenza dal beneficio. Coloro che sono percettori di SIA e non ne hanno goduto per l’intera durata (12 mesi) possono presentare domanda di ReI. Tale domanda vale come richiesta di trasformazione del SIA in ReI (è fatto salvo il beneficio economico maggiore).

Reddito di inclusione

Riguardo l'autore

Remo Redeghieri

Remo Redeghieri

Area: Payroll Specialist, diritto del lavoro, gestione eventi nel lifecycle dei dipendenti