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Più mobilità per il conto corrente

Spesso, chiudere un conto corrente bancario o spostare un addebito o un accredito permanente (bolletta, rata di un finanziamento, ordine permanente di bonifico, ordine di addebito/accredito diretto, ecc.) da un conto corrente a un altro, possono divenire operazioni che, nella loro quasi banalità, si possono trasformare in un'odissea lunga e piena di disguidi.
Le ragioni di tali lentezze possono essere le più varie, spaziando dalla noncuranza riservata a un'operazione che seppur semplice non è funzionale agli interessi della Banca, alla volontà della Banca di non chiudere un conto corrente e, molto spesso, l'alibi addotto dalla Banca è riconducibile a non meglio identificate e identificabili problematiche connesse al trasferimento degli addebiti permanenti, che si protraggono sine die.
Agli utenti dei servizi bancari tuttavia le ragioni di tali rallentamenti possono non interessare. Quello che è importante per i clienti bancari è la conoscenza dei propri diritti e le modalità di esercizio degli stessi. Vediamo quindi di fornire di seguito alcune indicazioni in merito.


Recesso
Al cliente è sempre riservato il diritto di recesso senza penalità e senza spese di chiusura di un conto corrente, in base all’articolo 126-septies del Testo Unico Bancario, introdotto dall’art. 34, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 27.01.2010, n. 11.

A un cliente che chiude un conto corrente potranno essere richieste solo spese e interessi già maturati e non ancora addebitati e, per la sola quota, parte imputabile dall’inizio del periodo di competenza e fino alla richiesta. 
 
Esempio
Nel caso in cui siano previste spese di tenuta conto trimestrali posticipate, se il cliente richiede l’esercizio del diritto di recesso dopo un mese dall’inizio del periodo trimestrale di riferimento, la Banca potrà addebitare solo il canone riferito a un mese, pari ad 1/3 del canone complessivo.

Trasferibilità
Recentemente il D.L. 24.01.2015, n. 3 – Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24.01.2015, n. 19, convertito in legge e modificato dalla L. 24.03.2015, n. 33, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 25.03.2015, n. 70, ha rafforzato le tutele a favore del cliente. In particolare l’articolo 2 del Decreto reca la disciplina sulla trasferibilità dei servizi di pagamento connessi ai conti corrente detenuti dalla clientela bancaria.

In base a tali previsioni, un cliente che vuole trasferire uno o più addebiti permanenti a un conto corrente aperto presso un altro intermediario deve rivolgersi all’intermediario presso il quale vuole trasferire i rapporti (nuovo intermediario), il quale ha l’onere di prendersi in carico l’intero iter di trasferimento, che dovrà necessariamente concludersi entro 12 giorni lavorativi dalla richiesta.
Tale richiesta può riguardare tutti gli addebiti permanenti riferiti ad un conto corrente, o solo alcuni di essi, in base alla insindacabile e libera volontà del cliente.
In tale contesto il Legislatore richiama nuovamente la facoltà di recesso prevista dall’articolo 126-septies del TUB e ribadisce che né l’intermediario trasferente né l’intermediario ricevente possono addebitare al cliente alcuna spesa per il trasferimento.
 
Le disposizioni sul trasferimento, in quanto compatibili, sono applicabili anche al trasferimento di strumenti finanziari da un deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del deposito originario.

Sanzioni
Di particolare rilevanza sarà l’introduzione di sanzioni adeguate.
Per l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 126-septies sul diritto di recesso gratuito sono state confermate le sanzioni da € 5.160,00 a 
€ 64.555,00 per i soggetti che ricoprono all’interno di una Banca funzioni di amministrazione o di direzione, nonché per i dipendenti coinvolti.
 
Sono invece previste nuove sanzioni, che prevedono che il cliente debba essere indennizzato in maniera proporzionale al ritardo rispetto ai 12 giorni previsti e alla disponibilità esistente sul conto alla data della richiesta.

Purtroppo ad oggi non sono ancora stati individuati i criteri per la determinazione di tali risarcimenti, che tuttavia dovranno essere indicati tramite decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 24.03.2015, n. 33, quindi entro la fine di luglio 2015.

Novità per i clienti
Seppur il quadro normativo di riferimento ad oggi non possa ancora considerarsi delineato nella sua interezza, i cambiamenti per il cliente dovrebbero essere importanti:
  • il cliente dovrà inoltrare la propria richiesta esclusivamente all’intermediario ricevente;
  • la responsabilità dell’iter in capo all’intermediario ricevente farà sì che il cliente non dovrà confrontarsi direttamente con una Banca trasferente che cerca di rendergli il trasferimento impossibile;
  • il termine perentorio di 12 giorni lavorativi farà si che la Banca trasferente, sollecitata anche dalla Banca ricevente, sua unica controparte, debba adempiere in tempi rapidi, anche in vista di possibili richieste di risarcimenti;
  • una volta trasferiti tutti gli addebiti e gli accrediti automatici, per una Banca sarà difficile addurre generiche giustificazioni alla mancata chiusura di un conto corrente.

Riguardo l'autore

Roberto Franzoni

Roberto Franzoni

Area: Banche - Fisco e tasse