Ratio Famiglia buoni consigli per l’economia quotidiana.


LEGGI

Pensione anticipata: Quota 103



Com’è noto, i lavoratori italiani - sia dipendenti sia autonomi - possono ricevere, al termine del loro percorso lavorativo, la pensione.
Generalmente la legge italiana riconosce la cd. “pensione di vecchiaia” a favore dei soggetti possessori di alcuni specifici requisiti.
Fra le condizioni suddette ci sono ad esempio:
  • un’età anagrafica minima di 67 anni;
  • un’anzianità contributiva - ossia il periodo di tempo in cui il lavoratore ha effettivamente versato i contributi previdenziali - di almeno 20 anni.
Oltre alla pensione di vecchiaia, tuttavia, il lavoratore può richiedere la cd. “pensione anticipata”, ossia un trattamento pensionistico erogato prima di raggiungere l’età richiesta per l’erogazione della pensione di vecchiaia.
Ovviamente, anche l’anticipo pensionistico è subordinato al raggiungimento di specifici elementi.
Vediamo le caratteristiche di un particolare anticipo pensionistico che è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2024 fino al 31.12.2024: “Quota 103”.
A livello generale, tuttavia, è importante chiarire che le varie pensioni anticipate hanno alcune caratteristiche comuni. Innanzitutto è sempre presente il concetto di “finestra”, ossia il periodo che intercorre fra il momento in cui sono maturati i requisiti pensionistici e il momento dal quale inizia l’effettivo pagamento della pensione.
In secondo luogo la pensione anticipata presuppone la cessazione del rapporto di lavoro.

Quota 103
Come scritto poco sopra, la pensione denominata “Quota 103” è una forma di “pensione anticipata flessibile” rivolta ai lavoratori dipendenti e autonomi che entro il 31.12.2024 hanno maturato precisi requisiti previsti dalla legge.

Condizioni
È necessario, entro il 31.12.2024, avere un’età anagrafica pari o superiore a 62 anni di età. L’età anagrafica di 62 anni non tiene conto degli aumenti della speranza di vita.
È obbligatorio che entro il 31.12.2024 il richiedente abbia maturato un’anzianità contributiva di almeno 41 anni. Ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva, è indispensabile sia rispettato un ulteriore parametro. Infatti devono essere stati versati almeno 35 anni di contribuzione al netto di periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.
Divieto di cumulare la pensione “Quota 103” con i redditi da lavoro dipendente o i redditi di lavoro autonomo. È prevista un’eccezione, ossia la possibilità di cumulare redditi da lavoro autonomo occasionale entro un limite massimo di € 5.000 lordi annui. Il divieto di cumulo in questione si applica fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Destinatari
I lavoratori possono richiedere la pensione in “Quota 103” se sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria Inps (cd. AGO) e alle sue forme sostitutive ed esclusive gestite dall’Inps, nonché i lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps.
È invece escluso il personale delle Forze armate, delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Importo e decorrenza della pensione
L’ammontare della pensione “Quota 103” può variare a seconda di alcune caratteristiche del dipendente.
 
Questo trattamento pensionistico anticipato flessibile, in ogni caso, non può superare, mensilmente, quattro volte il trattamento minimo stabilito dalla legislazione vigente. Fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo non può superare la soglia massima suddetta.

In merito invece alla decorrenza della pensione “Quota 103” si evidenzia come questa vari in base al datore di lavoro (pubblico o privato) o alla gestione previdenziale.
Per i dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi che maturano i requisiti per la pensione “Quota 103” dal 1.01.2024, vige una “finestra pensionistica” di 7 mesi.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che maturano i requisiti dal 1.01.2024, sono invece soggetti ad una “finestra pensionistica” di 9 mesi.
I dipendenti del comparto scuola e Alta formazione artistica, musicale e coreutica devono presentare la domanda entro il 28.02.2024 e la pensione verrà pagata dal 1.09 o dal 1.11.

Riguardo l'autore

Matteo Pillon Storti

Matteo Pillon Storti

Area: Fisco e tasse - Agevolazioni - Pubblica Amministrazione