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Europa e lavoratori autonomi

Come esercitare in uno o più Stati membri

La strategia Europa 2020 riconosce nel lavoro autonomo e nell'imprenditorialità due elementi essenziali per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'Unione Europea, con l'obiettivo di rilanciare la crescita economica e creare nuovi posti di lavoro, s'impegna a favorire la maggior presenza di figure qualificate che possono esercitare alcune professioni particolarmente specializzate e richieste.
Un lavoratore autonomo, quindi, può cogliere l'opportunità di esercitare la sua professione in uno o più Stati membri dell'Unione Europea e diventare un “professionista comunitario”. In questo articolo vedremo come si deve comportare un lavoratore autonomo che intende esercitare in modo temporaneo o in modo abituale la sua professione in uno o più Stati dell'Unione Europea.


La prima cosa che il lavoratore autonomo dovrà sapere se intende esercitare la professione:
- regolamentata: dovrà verificare se la professione sia regolamentata nel Paese Ue scelto; inoltre, dovrà rivolgersi agli sportelli nazionali per seguire una procedura di riconoscimento della qualifica (esercizio permanente);
- non regolamentata: essendo una professione non regolamentata e non essendo necessaria una qualifica, il lavoratore può esercitarla in qualsiasi Paese UE (si consiglia di chiedere sempre conferma agli sportelli nazionali).

Lavoratore autonomo che intende lavorare temporaneamente in un altro Stato UE (Stato d’occupazione)
Un lavoratore autonomo che intende esercitare la professione in via temporanea dei servizi regolamentati, dovrà presentare una dichiarazione preliminare scritta direttamente all’autorità del Paese ospitante. La dichiarazione va presentata in qualsiasi momento prima di iniziare a prestare i servizi (anche se non si è sicuri di lavorare) e una volta presentata si può iniziare immediatamente a esercitare la professione.

Nota bene: La dichiarazione è valida solo 1 anno e si deve rinnovare qualora si intende continuare a prestare temporaneamente servizi.

Con l’esercizio temporaneo non si ha bisogno di chiedere il riconoscimento della qualifica professionale, ad eccezione delle professioni aventi implicazioni per la salute e la sicurezza.
E' buona norma sapere che:
una persona che esercita abitualmente un’attività autonoma nello Stato membro d’invio e si reca a svolgere un’attività affine nello Stato d’occupazione rimane soggetta alla legislazione dello Stato membro d’invio. Con una condizione: la durata di tale attività non può superare i 24 mesi.

Alcuni casi particolari
Cosa succede se un lavoratore autonomo ha completato il periodo di distacco (inferiore 24 mesi) e non ha ancora completato il lavoro?
In questo caso il lavoratore autonomo può chiedere una proroga se, per cause impreviste, la durata del distacco supera quella prevista all’inizio e se la durata complessiva del distacco (compresa la proroga) non supera i 24 mesi.
 
Esempio
Il Sig. X lavoratore autonomo in Italia, per un breve periodo di 12 mesi va a lavorare in Austria.
Durante questo periodo di distacco temporaneo, il lavoratore si ammala per 3 mesi, quindi si trova nell’incapacità di proseguire il lavoro. Per questo evento imprevisto, il lavoratore può chiedere una proroga di 3 mesi, consecutivo al primo periodo di 12 mesi.
Nel caso in cui il Paese ospitante rifiuti la proroga, il lavoratore acquista lo status di espatriato: dovrà passare al regime previdenziale del Paese ospitante versando i relativi contributi nel Paese.

Se un lavoratore autonomo ha un progetto di lavoro per 3 anni in un altro Paese UE come si deve comportare?
In questo caso il lavoratore conosce dall’inizio che lavorerà all’estero più di 24 mesi, può chiedere un’esenzione dalla normativa applicata dal Paese ospitante così potrà essere coperto dal regime previdenziale dal suo Paese d’origine per tutta la durata del distacco. Ciò è possibile solo con il consenso delle autorità competenti di entrambi gli Stati interessati (come previsto art. 16 reg. n. 883/2004) e sono valide solo per un periodo determinato. In mancanza di tale accordo, il distacco termina alla fine dei 24 mesi.

Quali formalità deve adempiere il lavoratore?
Prima di partire: compilare modulo A1 (rilasciato dall’Inps) e modulo S1 (rilasciato dall’ASL): prevedono la copertura previdenziale e il servizio sanitario che rimangono di competenza del Paese d’origine (anche per i familiari).
Al momento dell’arrivo: bisogna informarsi sulle formalità di soggiorno.

Nota bene: Il lavoratore autonomo che intende avvalersi del distacco temporaneo deve aver esercitato la sua attività nello Stato d’origine per almeno 2 mesi.

Lavoratore autonomo che esercita abitualmente un’attività in due o più Stati membri
Un lavoratore autonomo che intende esercitare la sua professione regolamentata in un altro Stato in modo permanente deve richiedere il riconoscimento della qualifica professionale. Infatti dovrà presentare la domanda, per il riconoscimento della qualifica, agli Sportelli Nazionali. Una volta presentata la domanda le autorità competenti devono decidere, entro 4 mesi, di convalidare la qualifica professionale o respingere la domanda dando una motivazione.
 
E' buona norma sapere che:
- medici, infermieri responsabili dell’assistenza generale, ostetriche, dentisti, farmacisti, architetti, beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali;
- infermieri, farmacisti, fisioterapici, agenti immobiliari possono utilizzare la Tessera Professionale Europea (E.P.C.) per il riconoscimento delle qualifiche professionali in via telematica.

Un lavoratore autonomo che “esercita normalmente un’attività autonoma in due o più Stati membri” è una persona:
- che esercita simultaneamente o a fasi alterne, una o più attività autonome distinte sul territorio di due o più Stati membri;
- soggetta alla legislazione dello Stato membro:
. di residenza se una parte sostanziale dell’attività è esercitata in questo Stato membro;
. in cui si svolge l’attività se la persona non risiede in uno degli Stati membri nei quali è esercitata una parte sostanziale dell’attività.
La parte “sostanziale dell’attività autonoma” si considera esercitata nello Stato membro di residenza quando una parte quantitativamente sostanziale (almeno il 25%) di tutte le attività svolte dal lavoratore autonomo viene esercitata in questo Paese, malgrado possono non costituire necessariamente la parte prevalente di quest’attività. Per determinare, se un’attività viene esercitata in modo “sostanziale” si devono considerare dei parametri (non esaustivi):
- il fatturato;
- l’orario di lavoro;
- il numero delle prestazioni fornite;
- il reddito.
Se da una valutazione risulta che almeno il 25% (dei parametri sopra elencati) ossia una parte sostanziale dell’attività autonoma viene esercitata nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato di residenza, altrimenti sarà soggetta alla legislazione dello Stato membro nel quale si lavora.

Facciamo degli esempi:
- il Sig. X è un consulente informatico che esercita 2 giorni alla settimana la sua attività come lavoratore autonomo in Italia, dove risiede. I restanti 3 giorni presta alcuni servizi come lavoratore autonomo presso una società austriaca. Considerando che una giornata equivale al 20% dell’attività lavorativa, il Sig. X esercita una parte sostanziale della sua attività (il 40%) in Italia e di conseguenza è applicabile la legislazione dello Stato di residenza;
- la Sig.ra X è un architetto che svolge la sua attività autonoma 1 giorno in Italia (dove risiede) e i restanti 4 giorni in Spagna. La lavoratrice non svolge “una parte sostanziale” dell’attività in Italia (solo il 20%), quindi verrà applicata la legislazione Spagnola.
 
E' buona norma sapere che:
possiamo trovarci in una situazione in cui il lavoratore esercita abitualmente l’attività in due o più Stati membri diversi dallo Stato di residenza.
In questo caso l’art. 13 del reg. 883/2004 prevede che venga applicata la legislazione dello Stato membro di residenza dal momento che è impossibile determinare lo Stato membro, diverso da quello di residenza, nel quale sarebbero stabiliti “le sedi sociali” dei datori di lavoro.
 
Esempio
Il Sig. X è un avvocato che vive in Austria, lavora in Ungheria, presso uno studio che ha il domicilio in Ungheria, e lavora in Slovacchia per un altro studio con domicilio in Slovacchia. In questo caso il Sig. X è soggetto alla legislazione Austriaca, ossia quella di residenza.

Nota bene: qualora non sia possibile stabilire un’attività sostanziale dai parametri sopra elencati (fatturato, orario, ecc.), sarà necessario considerare la situazione lavorativa nei 12 mesi precedenti e utilizzarla per determinare l’attività sostanziale.

Le attività marginali e secondarie non rilevanti in termini di tempo e di redditività non sono considerate per determinare la legislazione applicabile in base all’art. 13 del regolamento CE n. 883/2004. Si considerano attività marginali quelle che rappresentano meno del 5% del tempo di lavoro e della retribuzione globale.
 
Esempio
Un lavoratore autonomo esercita “attività marginale” meno del 5% in uno Stato membro ed esercita la professione anche in un altro Stato membro. In questa situazione non si considera che esercita la professione in 2 Stati membri, ma solo in 1 Stato.

Quali formalità deve adempiere il lavoratore?
Il lavoratore autonomo che esercita la professione in due o più Stati membri deve segnalare questa situazione all’Istituzione designata dello Stato membro di residenza. L’istituzione di residenza dopo aver determinato, in via provvisoria, la legislazione applicabile al lavoratore, dovrà notificare alle Istituzioni competenti dello Stato membro nel quale viene esercitata l’attività lavorativa.
 
La legislazione applicabile al lavoratore diventa definitiva se entro 2 mesi dalla notifica l’Istituzione dello Stato occupante non la contesta.

Riguardo l'autore

Paola Giordani

Paola Giordani

Area: Analisi di bilancio - Fisco