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Decreto Aiuti-bis e ter

Le misure a sostegno delle famiglie

È stato approvato il decreto Aiuti-ter che rafforza le misure già introdotte con il Decreto Aiuti e con il Decreto Aiuti-bis, a sostegno di famiglie e imprese per contrastare l'aumento dei costi energetici.
L'importo complessivo del Decreto Aiuti-ter è di 14 miliardi di Euro, che si aggiungono ai 52 miliardi già stanziati in precedenza dal Governo. In linea di continuità con il Decreto Aiuti, sono state implementate una serie di misure in materia di energia, politiche sociali e industriali per contrastare gli effetti economici della crisi internazionale. Tra i principali interventi, molti sono a quelli a sostegno delle famiglie. Di seguito illustriamo quelli di maggiore interesse per i pensionati.


misure previste

Bonus € 150,00
Il Bonus di € 150,00 è un contributo sociale una tantum che aiuterà 22 milioni di persone con redditi inferiori a € 20.000,00 lordi annui (tra pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi, co.co.co, stagionali, assegnisti, dottorandi e partite Iva) a mitigare l’impatto del caro bolletta sui propri bilanci familiari.
Ai lavoratori dipendenti che a novembre 2022 hanno una retribuzione imponibile non superiore a € 1.538,00 l’indennità sarà erogata in busta paga, mentre ai pensionati arriverà direttamente dall’Inps. Anche i percettori di reddito di cittadinanza riceveranno il bonus d’ufficio, purché in famiglia non ci siano già beneficiari di altre indennità. I lavoratori autonomi, invece, per beneficiarne, dovranno presentare domanda online (sul sito dell’Inps) entro il 30.11.2022.

Bollette luce e gas
Le agevolazioni statali per contrastare il caro bollette saranno garantite per tutto il 4° trimestre 2022, quindi fino al 31.12.2022:
  1. riduzione dell’Iva al 5% sulle bollette del gas;
  2. azzeramento degli oneri di sistema per luce e gas;
  3. innalzamento del tetto ISEE per l’ottenimento del Bonus elettrico e gas per disagio economico: si è passati da € 8.265,00 di inizio anno agli attuali € 12.000;
  4. potenziamento del Bonus luce e gas per disagio economico e fisico: al bonus ordinario si aggiunge un bonus straordinario (“compensazione integrativa”);
  5. blocco delle modifiche unilaterali dei contratti da parte dei fornitori (fino al 30.04.2023).

È bene ricordare che il bonus elettrico e quello gas per disagio economico non dovranno essere richiesti: le famiglie che presentano ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’accesso a una prestazione sociale agevolata (come assegno di maternità, mensa scolastica o bonus bebè) e che hanno un’attestazione ISEE entro la soglia di accesso al bonus (€ 12.000,00, sino al 31.12.2022) saranno automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento dell’agevolazione.

Tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale
Dal 1.01.2023, i fornitori e gli esercenti sono tenuti a offrire ai “clienti vulnerabili” la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’ARERA con 1 o più provvedimenti e periodicamente aggiornati.
Sono considerati “clienti vulnerabili” i clienti civili:
  • che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (art. 1, c. 75 L. 124/2017);
  • che rientrano tra i soggetti con disabilità (art. 3 L. 104/1992);
  • le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
  • le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  • di età superiore ai 75 anni.
Le forniture a tali soggetti dovranno avvenire a prezzo calmierato, stabilito e periodicamente aggiornato dall’ARERA.

Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas
Per bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas, è sospesa, fino al 30.04.2023, l’efficacia di eventuali clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di modificare unilateralmente il prezzo, anche nel caso in cui sia riconosciuto il diritto di recesso. Lo stop riguarda anche i preavvisi già comunicati, a meno che le modifiche si siano già perfezionate.

Riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022
Proseguirà anche per il quarto trimestre del 2022, l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In caso di contabilizzazione basata su consumi stimati, l’aliquota ridotta vale anche per la differenza derivante dagli importi ricalcolati sui consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei 3 mesi.

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Alessandra Cinquetti

Alessandra Cinquetti

Area: Redazione di Ratio Famiglia