Ratio Famiglia buoni consigli per l’economia quotidiana.


LEGGI

Il rapporto di convivenza

Figli legittimi e figli naturali

La L. 10.12.2012, n. 219, entrata in vigore il 1.01.2013, ha sancito la piena equiparazione tra figli legittimi, nati nel matrimonio, e figli naturali, nati fuori dal matrimonio. In particolare, con la previsione contenuta nell'art. 1, c. 11, la stessa legge n. 219/2012 ha provveduto alla sostituzione, all'interno del Codice Civile, delle parole “figli legittimi” e “figli naturali” con l'unica parola “figli”, pur facendo salva la possibilità di utilizzare le denominazioni di “figli nati nel matrimonio” e di “figli nati fuori del matrimonio” quando si tratta di disposizioni specifiche.
Con il successivo D.  Lgs. n. 154/2013, entrato in vigore il 7.02.2014, il Governo ha dato piena attuazione alla legge di riforma del 2012, modificando l'intero assetto normativo in materia di filiazione nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti, tradizionalmente impostato su una rigida distinzione tra “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori dal matrimonio”, anche attraverso una ridefinizione del concetto più generale di parentela.
Oggi, l'equiparazione tra figli legittimi e figli naturali e, soprattutto, la previsione che “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso” producono rilevanti conseguenze, soprattutto sul piano delle successioni.



Prima della riforma il figlio naturale non stabiliva alcun rapporto di parentela se non con il proprio genitore, con la conseguenza che poteva succedere solo ad esso.  Non si instaurava, invece,...