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Amici a 4 zampe

I doveri dei proprietari

Avere un amico a 4 zampe è sicuramente una gioia e un divertimento ma è anche un grande impegno: tanti infatti sono gli obblighi che i padroni devono rispettare per essere in regola con la legge.
Molti di questi doveri sono necessari per tutelare gli animali stessi, altri invece sono stati pensati per garantire una buona convivenza dei nostri amici a 4 zampe con la società.
Vediamo di seguito i doveri dei padroni di cani.


Registrazione dei cani e dovere di identificazione
La legge è chiara: il padrone è obbligato a provvedere alla registrazione e all’identificazione del proprio cane.
Fino al 2005 era sufficiente il tatuaggio posto nell’orecchio o sulla coscia destra dell’animale ora invece è obbligatorio il microchip: è l’unico sistema identificativo riconosciuto e valido a livello nazionale.
Con l’applicazione del microchip, che può essere eseguita direttamente dal proprio veterinario, avviene anche la registrazione all’anagrafe canina: una banca dati in cui sono registrati i dati riguardanti l’animale, il luogo di registrazione e il proprietario.
I cani devono essere registrati e muniti di microchip tra i 30 giorni e i 2 mesi di vita (anche quelli del canile).
 
Qualora non avessimo rispettato tale periodo abbiamo ancora il dovere di registrare e porre il microchip al nostro animale pagando però una multa per il ritardo.

Vaccinazioni
Sia per cani che per gatti la prima vaccinazione è obbligatoria: va fatta a circa 45 giorni dalla nascita dell’animale e prevede 2 richiami a circa 21 giorni l’uno dall’altro.
Il vaccino comprende la copertura contro il cimurro, la parvovirosi, l’epatite, la parainfluenza e le leptospirosi per evitare che l’animale le contragga e diventi contagioso.
In genere gli animali vanno trattati anche con sverminazione, antiparassitari che vanno somministrati preferibilmente prima della vaccinazione.
Dato che entrambe le profilassi vanno effettuate prima del 3° mese di età è bene accertarsi, al momento dell’acquisto dell’animale, che tali vaccinazioni siano state effettuate dall’allevamento o dal canile.

A passeggio
Il proprietario del cane è tenuto a mantenere un comportamento idoneo alla convivenza dell’animale con la società, in particolare è tenuto a:
  • utilizzare un guinzaglio della lunghezza di circa 1,50 metri;
  • portare con sé una museruola da utilizzare in caso di necessità;
  • affidare il cane a persone che siano in grado di gestirlo, soprattutto per animali di grandi dimensioni;
  • raccogliere le feci e avere con sé materiale adeguato alla raccolta.

Responsabilità del proprietario
Se siamo proprietari di un cane rispondiamo noi per esso in caso di danni a cose o persone.
È bene pertanto tutelarsi con un’assicurazione che possa venirci in aiuto in caso di necessità: quasi tutte le compagnie offrono un’assicurazione che copre i nostri animali domestici, anche quando si trovano fuori dalle mura domestiche.
Anche nel caso di incidenti stradali siamo noi a rispondere per eventuali comportamenti scorretti dell’animale che possono provocare danni a persone o cose con l’attenuante però della responsabilità del conducente di veicolo (non solo autovetture ma anche motocicli e biciclette). In questo caso infatti, come per qualsiasi sinistro, il conducente di veicolo deve dimostrare di aver tenuto un comportamento corretto, atto ad evitare il più possibile l’incidente.
In caso di incidente che provochi danno all’animale l’utente della strada ha l’obbligo di fermarsi e prestare soccorso.

Smarrimento dell’animale
Nel malaugurato caso di smarrimento del nostro cane abbiamo l’obbligo, trascorsi 2 o 3 giorni dall’accaduto, di denunciare il fatto al Servizio Veterinario dell’ASL competente sul nostro territorio.
Qui dovremo compilare un modulo indicando i dati relativi al nostro amico: riferimenti del microchip, nominativo del proprietario, breve descrizione dell’animale, data esatta della scomparsa.
È bene recarsi anche presso il Comando dei Carabinieri del territorio per denunciare la scomparsa del nostro cane presentando una foto più recente possibile dell’animale, una sua breve descrizione, i riferimenti del microchip, i nostri dati e recapiti.

E se ritroviamo un cane smarrito?
In questo caso siamo tenuti prima di tutto a verificare se il cane è dotato di una targhetta con i dati del proprietario.
In caso contrario è buona norma comunicare il ritrovamento dell’animale alle autorità del territorio (Polizia Municipale o Carabinieri).
Una volta fatta questa comunicazione possiamo portare il cane presso una struttura autorizzata all’accoglienza.
Attenzione! Senza la precedente comunicazione alle autorità saremo automaticamente riconosciuti da queste strutture come diretti responsabili nei confronti dell’animale e potremmo essere chiamati anche a pagare eventuali spese per essi.

Il condominio può vietarmi di tenere un animale domestico?
La presenza di animali domestici nei condomini è regolata dal Codice Civile che, proprio su questo tema, è stato recentemente riformato, liberalizzando l’ingresso di cani e gatti. In pratica oggi la legge dice che i regolamenti condominiali non possono vietare di avere animali perché i cani e i gatti vanno considerati come veri e propri membri del “nucleo familiare”.
L’unico caso in cui tenere un animale è vietato è se lo prevede il contratto di locazione dell’appartamento. Tuttavia la loro presenza non deve essere lesiva dei diritti degli altri condomini.
Attenzione: un animale può essere allontanato da un condominio solo in casi di particolare gravità (scarsa igiene, malattie, ecc.) che devono essere documentate dal servizio veterinario pubblico (USL).

Il mio animale può entrare nei locali pubblici?
Secondo la legge del nostro Stato (D.P.R. 8.02.1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”) i cani e gli altri animali domestici hanno libero accesso in strutture pubbliche e luoghi aperti al pubblico purchè i cani siano tenuti al guinzaglio e, all’occorrenza, indossino la museruola e i gatti viaggino in trasportino.
Unica eccezione è il divieto di accesso nei locali in cui “vengono preparati e/o immagazzinati gli alimenti” (Reg. Ce 852/2004).
Per intendersi: è vietato entrare nelle cucine di un ristorante con un cane ma non è vietato dalla legge sedersi al tavolo di un ristorante in compagnia del proprio cane.
Tuttavia, nei casi in cui c’è “un’esigenza di tutela igienico sanitaria certificata”, il proprietario del locale può comunque vietare l’accesso agli animali.

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Alessandra Cinquetti

Alessandra Cinquetti

Area: Redazione di Ratio Famiglia