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Verifiche fiscali per malattia anche nei giorni festivi



I dipendenti, sia pubblici che privati, devono essere reperibili durante l’assenza dal lavoro per malattia nelle fasce orarie previste per le visite fiscali come segue.
  • Statali e personale enti locali: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per l’intera settimana, festività comprese.
  • Lavoratori settore privato:  dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 per l’intera settimana compresi week-end e festivi.
Le visite fiscali possono essere predisposte sia dal datore di lavoro che dall’INPS e sono dirette a controllare la giustificazione dell’assenza in caso di infermità.
Il medico fiscale è tenuto a verificare le condizioni fisiche del lavoratore ed analizzare la patologia riportata nel certificato di malattia; qualora ve ne sia la necessità, il medico avrà facoltà di prolungare la diagnosi di 48 ore (2 giorni).
Successivamente alla diagnosi sarà possibile apportare variazioni oppure il lavoratore potrà essere sollecitato a sottoporsi ad un controllo specialistico.
Non  vi è obbligo di reperibilità per il lavoratore in caso di assenza dal lavoro per:
- malattia in cui a rischio è la vita stessa del dipendente;
- infortunio sul lavoro;
- patologie per cause di servizio;
- gravidanza a rischio;
- ricovero ospedaliero;
- eventi morbosi connessi all’invalidità attestata.
In caso di assenza nelle fasce di reperibilità il medico fiscale è chiamato a verbalizzare la situazione e ad avviare le procedure di invito a presentarsi alla visita di controllo; se il lavoratore non si presenta neanche alla visita di controllo, è prevista l’applicazione delle sanzioni disciplinari e la non indennizzabilità delle giornate di malattia secondo quanto previsto dalle norme vigenti (decurtazione della retribuzione nella misura del 100% per i primi giorni di patologia e del 50% per le giornate successive).
Il lavoratore ha comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione valida per la sua assenza immotivata come ad esempio l’allontanamento dal domicilio per visite, accertamenti diagnostici o prestazioni (in questi casi si deve comunque fornire al datore di lavoro una comunicazione preventiva).

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