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L'angolo dell'avvocato



Incidenti stradali: anche il pedone deve essere prudente
incidenti stradali anche il pedone deve essere prudenteIndubbiamente è chi utilizza il mezzo più pericoloso a dover prestare maggiore attenzione, dimostrando il rispetto del Codice della Strada che, in special modo nei centri abitati e in alcuni punti sensibili (ad esempio vicino le scuole), impone la massima prudenza.
Tuttavia, l’assunto secondo cui “Il pedone ha sempre ragione”, diffuso nella coscienza collettiva, deve essere sfatato: in primis, si rammenta che l’art. 190 del Codice della Strada impone ai pedoni di circolare su marciapiedi, banchine, viali e altri spazi per essi predisposti, oppure, se questi manchino o siano ingombri, interrotti o insufficienti, dovranno circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione, anche fuori dai centri abitati.
Inoltre, i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi e, quando questi non esistono o distano più di 100 metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni e sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità.
I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti ed è vietato effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

Affitto in nero: come regolarsi
Affitto in nero: come regolarsiChe l’affitto in nero costituisca un’evasione sia per il padrone di casa che per l’inquilino è indubbio.
Se il locatore rischia un accertamento fiscale ai fini Irpef per i canoni percepiti e non dichiarati, il secondo è responsabile insieme al primo (“in via solidale”) per l’imposta di registro non corrisposta. L’affitto in nero, difatti, si sostanzia nella mancata registrazione della scrittura privata presso l’Agenzia delle Entrate.
Sicuramente il risparmio maggiore derivante dall’omessa denuncia del contratto va in capo al proprietario dell’immobile che, in questo modo, dichiara all’Erario un reddito inferiore rispetto a quello effettivamente percepito (con eventuale applicazione di un’aliquota più bassa rispetto a quella dovuta). Ecco perché non poche volte questi è soggetto al tacito ricatto dell’inquilino che ben potrebbe - magari come ritorsione per la mancata restituzione delle spese sostenute per la manutenzione dell’appartamento - presentarsi all’ufficio delle imposte per comunicare l’esistenza del rapporto di locazione. Ma che succede se l’inquilino denuncia l’affitto in nero? Basta una sua semplice dichiarazione per poter far scattare l’accertamento?
La legge impone l’obbligo di registrazione del contratto di locazione entro massimo 30 giorni dalla data della stipula.
L’adempimento viene posto a carico del locatore che, nei 60 giorni successivi, deve darne comunicazione documentale all’inquilino e all’amministratore di condominio. Tuttavia, l’eventuale omissione comporta una responsabilità anche per l’affittuario: difatti il pagamento dell’imposta di registro, dovuta all’atto della registrazione, è a carico di entrambe le parti. Il che significa che l’Agenzia delle Entrate può chiedere tutto l’importo, indifferentemente, sia all’una che all’altra. Ecco perché la legge consente anche al conduttore di registrare l’affitto, nonostante il ritardo, versando la mora. Entro il 1° anno è possibile accedere al ravvedimento operoso che garantisce uno sconto sulle sanzioni.

Come gestire la pensione di un parente anziano
come gestire la pensione  di un parente anzianoNon è necessario chiedere l’interdizione del genitore ultra settantenne per gestire, nel suo stesso bene, l’assegno mensile dell’Inps. La legge prevede uno strumento molto più duttile e meno “invasivo”: l’amministrazione di sostegno.
L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione volta a tutelare il soggetto che si trova nell’impossibilità anche solo parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. Consiste in una limitazione della capacità di compiere atti rilevanti e offre, tramite la figura di un amministratore nominato dal tribunale, un’assistenza che incide il meno possibile sulla capacità di agire del soggetto debole. A differenza dell’interdizione, l’amministratore di sostegno non interviene anche nell’ordinaria gestione quotidiana dell’invalido ma lo aiuta solo laddove necessario, nelle scelte che implicano un maggior peso e rilevanza da un punto di vista economico.
La nomina dell’amministratore di sostegno avviene come con il tutore per l’inabilitato o il rappresentante per l’interdetto: si deve presentare un ricorso in tribunale.
L’amministrazione di sostegno è un istituto che può essere adeguato e costruito, di volta in volta, in base alle reali esigenze del soggetto da proteggere proprio per la sua flessibilità e agilità della relativa procedura applicativa. I poteri e i compiti dell’amministratore di sostegno non si possono dedurre “a priori”, ma dipendono e variano da soggetto a soggetto: per poterli identificare occorre leggere quanto disposto nel provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno emesso dal tribunale.
Possono beneficiare dell’amministrazione di sostegno: maggiorenni o minori emancipati che si trovano in una situazione di grave e lunga incapacità derivante da menomazione fisica o psichica; gli interdetti o gli inabilitati solo dal momento della pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione.
L’incapacità non deve essere per forza definitiva e totale ma deve impossibilitare l’interessato a provvedere ai propri interessi e ad espletare le normali funzioni della vita quotidiana.
La differenza tra l’interdizione e l’amministrazione di sostegno non è costituita dal grado di invalidità di cui la persona è affetta, ma dall’importanza delle operazioni da svolgere. Di conseguenza, nel caso in cui si tratti semplicemente di gestire la pensione dell’anziano invalido e di poche altre ordinarie operazioni è da preferire l’amministrazione di sostegno, istituto maggiormente rispettoso della dignità dell’individuo.

Bankitalia: arrivano i controlli dei movimenti mensili superiori a € 10.000,00
bankitalia arrivano i controlli dei movimenti mensiliDal 1.01.2019 è entrata in vigore una nuova comunicazione per chi preleva o versa contanti: sarà segnalato chi movimenta somme pari o superiori a € 10.000,00 in 1 mese dai propri conti correnti bancari o postali. La Banca d’Italia ha, infatti, disposto che le banche, gli uffici postali e gli istituti di pagamento dovranno comunicare all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) queste operazioni potenzialmente sospette.
Non si tratta di una vera e propria segnalazione, ma di una comunicazione che diventa obbligatoria e che consente alle autorità di vigilanza di accendere un faro per individuare fenomeni di riciclaggio o di evasione.
La soglia di € 10.000,00 riguarderà le operazioni che superano complessivamente questo limite nel mese solare anche se frazionate in importi inferiori, purché superino € 1.000,00 ciascuna nella parte in contanti. Quindi, se la somma di prelievi e versamenti effettuati ogni mese sul conto supererà questo importo partirà la segnalazione.
La comunicazione all’UIF di Bankitalia dovrà includere le date delle operazioni, gli importi, le causali, le filiali e i dati identificativi dei clienti.
Il tetto oltre il quale scatta la comunicazione è per ogni nominativo e non per ogni conto: questo significa che se un soggetto ha 2 conti distinti e ha effettuato nello stesso mese operazioni che complessivamente superano il limite (esempio € 6.000,00 su un conto e € 4.500,00 su un altro) sarà inserito. Non vale, quindi, a evitare la segnalazione operare su più conti diversi perché il limite complessivo non potrà essere eluso.
Infatti, Bankitalia ha stabilito nelle proprie istruzioni che le operazioni dovranno essere individuate  considerando «tutte le movimenta-zioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato».
L’obbligo è scattato dal 1.09.2019 e avrà cadenza mensile. La prima comunicazione è stata effettuata il 15.09.2019 e ha riguardato i dati riferiti agli scorsi mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. In seguito, le comunicazioni saranno inviate dal 1° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

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