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Ecco il Libretto Famiglia

Lo strumento che dal 10.07. 2017 sostituisce i voucher per le famiglie: vediamo di seguito come funziona.


Soggetti che lo possono utilizzare
Il Libretto Famiglia è rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa.

Come funziona
Per utilizzare il Libretto Famiglia è necessario iscriversi sul sito Inps e versare una cifra iniziale che serve da portafoglio elettronico, un tesoretto utilizzato per pagare il lavoro e gli oneri assicurativi e pensionistici.
 
I versamenti sul portafoglio elettronico possono essere eseguiti per mezzo del modello F24 ELIDE (elementi identificativi), utilizzando la causale “LIFA” oppure con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA”, accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti Inps.

Le prestazioni consentite
Mediante il Libretto Famiglia l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:
  • lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Composizione del “Libretto”
Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in € 10,00, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.
 
Il valore nominale di € 10,00 è così suddiviso:
  • € 8,00 costituiscono il compenso del prestatore;
  • € 1,65 sono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata;
  • € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
  • € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione.

Accesso alle prestazioni
Ai fini dell’accesso alle prestazioni il lavoro occasionale, prestatori e utilizzatori devono utilizzare l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Inps, registrarsi preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/Prestazioni Occasionali.
Gli adempimenti di registrazione, nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:
  • direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali;
  • avvalendosi dei servizi di contact center Inps;
  • dagli intermediari quali Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati;
  • dagli Enti di patronato.

Comunicazioni dell’utilizzatore
L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il 3° giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:
  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata;
  • l’ambito di svolgimento;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa tramite mail o SMS.

L’Inps, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi pattuiti a seconda della modalità prescelta dal prestatore all’atto della registrazione.

Limiti economici e di durata
Il Libretto Famiglia prevede i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono:
  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000,00;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000,00;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500,00.
Oltre al rispetto dei limiti economici come sopra, esiste anche un limite di durata della prestazione pari a 280 ore nello stesso anno civile.
 
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
 
I compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

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Riguardo l'autore

Remo Redeghieri

Remo Redeghieri

Area: Payroll Specialist, diritto del lavoro, gestione eventi nel lifecycle dei dipendenti