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Congedo obbligatorio e facoltativo del padre

L'art. 4, c. 24, lett. a) L. n. 92/2012 di Riforma del mercato del lavoro, al fine di sostenere la genitorialità, in via sperimentale fino al 31.12.2015, prevede che il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 1 giorno. Il congedo obbligatorio di 1 giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso, ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità.
Inoltre, sempre in via sperimentale fino al 31.12.2015, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, il padre lavoratore dipendente ha la facoltà di astenersi per un periodo di 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.


A chi spetta?
Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari che si trovino nella seguente condizione: entro e non oltre il 5° mese di vita del figlio, per eventi (parto, adozione e affidamenti) avvenuti a partire dal 1.01.2013.
Nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale, il termine del 5° mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore.
 
Alla luce di quanto disposto dall’art. 1, cc. 7 e 8 della Legge n. 92/2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Cosa spetta?
Giorno di congedo obbligatorio
Il congedo obbligatorio di 1 giorno è fruibile dal padre entro il 5° mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.
Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.
Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del D. Lgs. n. 151/2001.
Giorni di congedo facoltativo
La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, del congedo facoltativo, di 1 o 2 giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.
Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il 5° mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (1 o 2 giorni).
Si precisa che il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

Quanto spetta?
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un’indennità giornaliera, a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione.
Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità (i periodi di congedo devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie).

Chi paga?
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro  e successivamente conguagliata, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps, come previsto per l’indennità di maternità in generale.

Modalità di fruizione
Nei casi di pagamento a conguaglio (in busta paga per il tramite del datore di lavoro), per poter usufruire dei giorni di congedo, il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno 15 giorni, e ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps, la domanda deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica, attraverso i seguenti canali di trasmissione:
  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - servizi on line);
  • Contact Center integrato - Tel. 803164;
  • Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
 
Si richiama l’attenzione sul fatto che i congedi non possono essere frazionati ad ore.

Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito
Entrambi i congedi possono essere richiesti anche:
  • durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpI) e mini ASpI;
  • nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale.
Di conseguenza, in tali periodi, analogamente a quanto previsto in materia di congedo di maternità, è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi in argomento, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto, incumulabili.

In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF).

Congedo obbligatorio facoltativo

dichiarazione rinuncia ai giorni di congedo di maternita

Riguardo l'autore

Remo Redeghieri

Remo Redeghieri

Area: Payroll Specialist, diritto del lavoro, gestione eventi nel lifecycle dei dipendenti