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Bollo auto: arriva il ravvedimento operoso a 3 anni

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto, anche per le tasse locali e regionali, l'istituto del ravvedimento operoso. Tra queste, quindi, anche il bollo auto. Vediamo di seguito cos'è il ravvedimento operoso, come funziona, chi sono coloro che possono usufruirne e come applicarlo.


Cos’è il ravvedimento operoso?
Il ravvedimento operoso è un istituto che permette di regolarizzare, per errori, omissioni o versamenti carenti, i pagamenti di un’imposta dovuta, degli interessi maturati e, soprattutto, della sanzione in misura ridotta.
È il contribuente che in maniera spontanea decide di regolarizzare la propria situazione con il Fisco e, in questo modo, ottiene degli sconti sulle sanzioni applicate.
 
Per poter usufruire del ravvedimento operoso il contribuente deve agire prima che la violazione sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Bollo auto: quanto sarà la riduzione della sanzione per ritardato pagamento?
L’ammontare della sanzione ridotta dipende dal tempo trascorso dal termine della scadenza dell’imposta al momento dell’effettivo pagamento.
Essa va, comunque, da un minimo dello 0,1% al giorno entro i 15 giorni oltre la scadenza, ad un massimo del 5% oltre i 24 mesi dalla scadenza.
Se il bollo auto è scaduto e viene pagato successivamente al termine previsto, oltre alla tassa si dovranno corrispondere anche le sanzioni e gli interessi che saranno calcolati in base ai giorni di ritardo.
 
Ravvedimento Operoso “veloce”
Con il ravvedimento operoso veloce è prevista una sanzione ulteriormente ridotta, pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 14 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri (calcolati come sopra).

Chi può beneficiare del ravvedimento operoso?
Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti.
In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.

Come pagare?
Per i versamenti occorre utilizzare:
- il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti;
- il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti;
- l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
- l’F24 Elide per l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni, dovuti in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.

Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo.
Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.
Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento.

Riguardo l'autore

Giacomo Cinquetti

Giacomo Cinquetti

Area: Auto - Assicurazione