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Assegno di ricollocazione

Il sostegno ai lavoratori

L'assegno di ricollocazione è una forma di sostegno sociale istituita per favorire l'occupazione di lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione. Si tratta della prima misura di politica attiva a livello nazionale ed è coordinata dall'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, l'ANPAL, e gestita tramite la rete dei Centri per l'impiego pubblici e agenzie private per la somministrazione e collocamento dei lavoratori.


Destinatari
Questa forma di sostegno sociale è destinata alle persone disoccupate che percepiscono la Naspi da almeno 4 mesi, purché non siano già impegnati in misure di politica attiva erogate dalle Regioni o Province autonome o già coinvolti in misura di politiche attive finanziate da un soggetto pubblico (corsi di formazione per l’inserimento lavorativo, tirocini extracurriculari, servizio civile o corsi di formazione per l’adempimento dell’obbligo formativo). Per questi soggetti è precluso l’accesso all’assegno di ricollocazione.
Questa forma di sostegno sociale è ammessa anche per i “parzialmente disoccupati”, cioè per quei soggetti che trovano un’occupazione lavorativa di durata inferiore ai 6 mesi. Durante questo periodo lavorativo il servizio derivante dall’assegno di ricollocazione viene sospeso, per poi riprendere quando si ripresenta la situazione di disoccupazione vera e propria.

Le novità della legge di Bilancio
Con la legge di Bilancio 2018 vengono ammessi a questa iniziativa anche i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, cioè quei soggetti definiti “a rischio disoccupazione”. Per questi lavoratori, infatti, è sempre previsto un piano di riorganizzazione aziendale, il quale può prevedere un piano di ricollocazione o di gestione della fase di crisi strutturale che colpisce l’azienda.
Nel caso in cui nel piano di riorganizzazione aziendale, o di stato di crisi, non sia prevista la rioccupazione dei lavoratori, è permesso loro di rientrare in un accordo di ricollocazione, che prevede l’erogazione anticipata dell’assegno al fine di trovare una nuova occupazione.
L’assegno in questione ha un importo che può variare da € 250,00 a € 5.000,00 e viene riconosciuto non alla persona disoccupata, ma al soggetto erogatore che ha fornito il servizio di ricollocazione, e solo a risultato occupazionale acquisito. L’importo varia a seconda del profilo di occupabilità attribuito, dal centro per l’impiego, al soggetto disoccupato che ne ha fatto richiesta.
L’assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione Inps. L’assegno è una sorta di dote economica figurativa spendibile esclusivamente al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati. La scelta dell’operatore pubblico o privato riservata al disoccupato titolare dell’assegno di ricollocazione non è completamente libera. Innanzitutto, è previsto un criterio temporale: la scelta va effettuata entro 2 mesi dalla percezione dell’assegno di ricollocazione, a pena di decadenza sia del trattamento (assegno di ricollocazione), sia dell’ammortizzatore sociale in godimento (Naspi).
È bene quindi valutare con attenzione l’opportunità di farne richiesta, perché una volta ottenuto l’assegno di ricollocazione si rischia non solo di perdere l’assegno stesso, ma si rischia anche di perdere l’ammortizzatore sociale. Oltre a non essere libera nei tempi, la scelta è vincolata anche per quanto riguarda l’operatore da cui fruire il servizio. La legge ammette come possibile erogatore del servizio di reinserimento lavorativo le strutture pubbliche e gli operatori privati che sono stati preventivamente accreditati o dalla Regione o dall’ANPAL, secondo i rispettivi sistemi di accreditamento.
Quindi, la struttura privata che vorrà partecipare al sistema dell’assegno di ricollocazione, o la struttura pubblica che intende erogare il servizio, dovrà recarsi presso la Regione competente, oppure presso l’ANPAL, e dimostrare i requisiti che sono stati preventivamente definiti per questi soggetti per ottenere l’accreditamento.
Una volta che saranno accreditati, rientreranno nella platea dei soggetti ai quali il lavoratore potrà rivolgersi. Il lavoratore sceglierà l’operatore accreditato e nei 6 mesi successivi potrà godere dell’erogazione del servizio.

Come richiederlo
Per poter aderire a questa iniziativa di politica attiva del lavoro è necessario che il percettore di Naspi effettui la domanda, telematicamente sul sito www.anpal.gov.it alla sezione “assegno di ricollocazione”, oppure che si presenti direttamente al Centro per l’impiego competente più vicino.
Il centro per l’impiego, che ha la competenza esclusiva per il rilascio dell’assegno, dopo aver svolto le verifiche necessarie, entro 15 giorni dovrà rilasciare o meno l’assegno. In caso di esito positivo, sarà comunicato il soggetto erogatore e il lavoratore vi dovrà recarsi su appuntamento.
Dopo il primo incontro sarà assegnato un tutor ed elaborato il piano di ricerca che sarà sottoscritto da entrambe le parti. Il servizio di assistenza alla ricollocazione dovrà prevedere: l’affiancamento del tutor assegnato, il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti, l’assunzione dell’obbligo di svolgere le attività indicate dal tutor, l’assunzione dell’onere di accettare un’offerta congrua e, infine, l’obbligo del soggetto erogatore di comunicare al Centro per l’impiego e l’ANPAL il rifiuto ingiustificato da parte della persona interessata di svolgere le attività indicate dal tutor.

Offerta congrua
Per offerta congrua, la legge intende un’offerta lavorativa in linea con le esperienze e le competenze maturate, che abbia una retribuzione maggiore di almeno il 20% rispetto all’indennità percepita nell’ultimo mese. Per valutare se un’offerta sia congrua o meno, vengono considerate anche la durata della disoccupazione, la distanza dal luogo di lavoro e la possibilità di utilizzo dei mezzi pubblici.
Per i lavoratori che aderiscono a questa iniziativa attraverso l’accordo di ricollocazione in seguito a procedure di cassa integrazione straordinaria, non si applicano i principi di offerta congrua.
“Successivamente, il soggetto disoccupato dovrà partecipare agli incontri concordati e accettare l’offerta congrua di occupazione lavorativa, pena la conseguente applicazione di sanzioni determinate dall’Inps.
L’Istituto, infatti, ha dichiarato che le sanzioni applicabili hanno il chiaro scopo di contrastare i “fannulloni”. A questo scopo l’Inps ha stabilito che coloro i quali non seguiranno il piano di ricerca stabilito, che può consistere anche in iniziative formative, avranno una decurtazione della Naspi, che può arrivare fino alla sua totale rimozione”.

Riguardo l'autore

Francesco Saverio Sulpasso

Francesco Saverio Sulpasso

Area: Lavoro